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Le novità sui servizi di pagamento nel mercato dell’Unione europea

 |  Redazione Sconfini
Dal primo marzo di quest’anno è entrato in vigore il D.Lgs. n° 11 del 27 gennaio 2010 che si riferisce all’attuazione della Direttiva europea 2007/64/CE-PSD (Payment Services Directive) riguardante tutto il cosiddetto mercato interno. Sempre più la tendenza del Parlamento europeo è di spingere nella direzione dell’unificazione di procedure e aspetti burocratici per rendere i cittadini consapevoli che si fa parte di un unico Stato, quello europeo appunto e non esclusivamente quello proprio nazionale, non solo attraverso l’unificazione monetaria che sta coinvolgendo progressivamente tutti gli Stati membri.


Il testo di tutto il decreto, che cercheremo di esemplificare e riassumere per le parti che interessano maggiormente i comuni consumatori, si trova sul Supplemento Ordinario n° 29 della Gazzetta ufficiale n° 36 pubblicata il 13 febbraio 2010. Le banche dal canto loro dovrebbero aver già recapitato ai correntisti una lettera o un’e-mail informativa ed esemplificativa. La nuova materia sarà operativa per tutti i sistemi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area della moneta unica a condizione che le banche coinvolte abbiano sede all’interno dell’Unione europea.


Di fondamentale importanza, innanzitutto, è essere in possesso del codice IBAN, nient’altro che una serie di 27 cifre che contiene nell’ordine la sigla del Paese di appartenenza (per noi quindi IT), il check digit (le successive 2 cifre), il CIN (una lettera), l’ABIalt (composto da 5 cifre che si riferisce all’istituto bancario o postale), il CAB (5 cifre che identificano la filiale) e il numero di conto corrente (le ultime 12 cifre comprendenti anche gli 0). D’ora in poi infatti sarà assolutamente necessario ricordarsi questo codice per l’esecuzione dei bonifici e non basterà più comunicare le “vecchie” coordinate ABI, CAB e il numero di conto corrente; è quanto mai opportuno quindi verificare col proprio istituto l’eventuale correttezza dell’IBAN per eventuali disposizioni di pagamento ricorrenti.


Le altre principali novità riguardano:

• Eliminazione dei giorni di valuta: non si potranno per esempio effettuare accrediti con valuta antergata, ovvero con data di valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine.

• Regolamentazione delle tempistiche massime per l’accredito in conto: per l’esecuzione in giornata di un’operazione, e rendere così possibile l’accredito al beneficiario nel giorno lavorativo immediatamente successivo, bisogna presentarsi allo sportello entro le 15.30 (alle 11.00 per le giornate semifestive), mentre per le disposizioni di home banking è consigliato effettuarle nelle primissime ore o meglio ancora il giorno precedente poiché non è assicurato che il flusso telematico sia tempestivamente recepito (salvo diversa policy del proprio istituto).

• Riduzione degli oneri a carico di imprese e fornitori di pagamento, per rendere più semplice e convenienti le operazioni di pagamento non in contante.

• Abolizione degli impedimenti all’ingresso di nuovi fornitori di servizi (come ad esempio aziende appartenenti al settore della grande distribuzione organizzata) per garantire una maggiore concorrenza che offra all’utenza un ventaglio di scelte più ampio e un più adeguato livello di sicurezza sia per le operazioni che per i contratti di credito ai consumatori.

• L’art. 3 comma 1 tra l’altro specifica che «il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l’adozione di misure correttive e preventive». Quando applicabili, le spese sono concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest’ultimo, per cui attenzione a eventuali spese accessorie non concordate per le novità introdotte dal primo marzo e in maniera particolare per le tempistiche garantite!


Nel dettaglio, i sistemi di pagamento coinvolti dal D.Lgs. 11/2010 sono i servizi di Internet banking, CBI, bonifici e servizi effettuati allo sportello (versamenti e prelievi su conto corrente), Ri.Ba., MAV, RID), mentre sono esclusi titoli cambiari, traveller’s cheque, assegni, vaglia postali e tutte quelle operazioni che interessano pagatore e beneficiario che non siano disposte tramite una banca avente sede all’interno della Ue.


L’innovazione più evidente dal punto di vista pratico di cui beneficeranno tutti i consumatori (oltre ad una maggiore competitività dei prestatori di servizi sempre non a discapito delle garanzie e della qualità) è la certezza dei tempi di valuta di accredito degli stipendi o dei rimborsi ad esempio. In attesa di comunicazioni dei propri istituti di credito, è consigliabile recarsi presso gli sportelli degli stessi per ricevere maggiori informazioni sull’attuazione del decreto e per i vantaggi customizzati per ogni consumatore per le abituali operazioni stabilite con la propria filiale.

Elisabetta Celi

 


In collaborazione con Help!

 


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