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Parcheggio a pagamento: gli obblighi del gestore

 |  Redazione Sconfini

Trovare uno stallo gratuito dove lasciare l’autovettura è ormai un’impresa quasi titanica in ogni città. Per questo motivo, mio malgrado, usufruisco molto spesso dei parcheggi a pagamento presenti in modo abbastanza capillare in città. Spesso mi chiedo: nel corso della sosta della mia vettura nel parcheggio prescelto, che tipo di responsabilità e/o garanzie mi vengono offerte dal proprietario e gestore dello stesso?



Nel momento stesso in cui il lettore affida la sua autovettura ad un custode per tutto il periodo di sosta all’interno di un parcheggio (vuoi gratuito, vuoi a pagamento, come prevalentemente succede), si realizza un vero e proprio contratto di deposito (trattasi di contratto reale) che si perfeziona con la consegna della cosa (la vettura). Tale consegna si concretizza con l’affidamento dell’automezzo al custode ed è concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato, con consenso del custode stesso, nell’apposito spazio, senza che sia richiesta anche la consegna delle chiavi (così Cass. 02.03.85 n. 1787).
Qualora si facesse semplice riferimento al dettato dell’art. 1768 del Codice Civile, il quale prevede che la custodia si realizza mediante media diligenza del custode, si potrebbe giungere all’errata conclusione che questi nei confronti del lettore sia esente da responsabilità in caso di sottrazione o perimento della vettura: invero così non è, essendo sufficiente porre attenzione al dettato dell’art. 1780 C.C. che evidenzia come il depositario è liberato esclusivamente dall’obbligazione di restituire la cosa (vettura) se la detenzione gli è tolta “in conseguenza di un fatto a lui non imputabile”. Da tutto ciò si può chiaramente dedurre che la limitatezza della responsabilità in capo al custode è solo apparente, trovando questa collocazione più specifica e vincolante nel dettato del menzionato art. 1780 del Codice Civile.
A conferma ed integrazione di questo principio giova far riferimento ad un’interessante pronuncia della Suprema Corte in merito all’oggetto specifico della responsabilità. Invero la pronuncia 6866/93 del 21 giugno 1993 ribadisce e conferma che oggetto della custodia (con obbligo di restituzione) non rimane il semplice complessivo che forma la struttura elementare del mezzo, estendendosi anche a tutte quelle cose che pur mantenendo una propria autonomia siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento costituendo pertinenza (nel caso di specie si potrebbe far riferimento ai vari accessori che oggi ripetutamente integrano la vettura: autoradio, lettore cd, impianto di climatizzazione e quant’altro).
Ciò dovrebbe tranquillizzare il lettore, ma è pur vero che a questi raccomandiamo comunque di essere molto oculato nel consegnare la propria autovettura ad un parcheggio custodito, dal momento che – come sopra dimostrato – questa custodia che terminologicamente già tranquillizza nella sua globalità l’automobilista, in realtà conosce nella sua applicazione pratica numerosi distinguo che possono, se non valutati opportunamente, indurre l’utente in errore in quanto questi potrebbe scoprire (in caso di deterioramento o sottrazione del bene) di non potersi rivolgere al custode con azione di responsabilità e contestuale risarcimento del danno subito.

foto: Thomas Lefebvre


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