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Il fermo tecnico

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Ho recentemente subíto un danno da tamponamento alla mia vettura. Questa, una volta periziata dall’assicurazione del responsabile, è stata riparata presso una carrozzeria di mia fiducia. Al momento della richiesta di rimborso ho fatto presente che volevo vedermi riconosciuto anche il danno da “fermo tecnico”.

L’ente assicuratore del responsabile, però, si è dichiarato disponibile a riconoscermi questo specifico danno solo a fronte di documentazione contabile opportuna. Poiché non sono stato in grado di fornire la documentazione richiesta, il rifiuto è stato categorico. Posso insistere nella mia richiesta (magari anche giudizialmente) o, al contrario, devo ritenere giusta la posizione assunta dal danneggiante?

Lettera firmata

 

Con una recente sentenza (n. 12908/04 dd. 13/7/2004) la Suprema Corte di Cassazione ha dato nuovo impulso e nuovo orientamento deciso sul tema della risarcibilità del danno da fermo tecnico. In punto specifico la sentenza sopra riportata ha consolidato un concetto già espresso in passato, secondo il quale, una volta accertato il fermo tecnico, l’ingiustizia del danno subito dal proprietario della vettura danneggiata sussista indipendentemente dalla sua documentabilità, e come tale sia autonomamente suscettibile di valutazione economica sia pure – se del caso – in via equitativa, cioè secondo una prudente valutazione di buon senso.

 

Orbene: è certo che il danno da fermo tecnico deve individuarsi esclusivamente nel periodo in cui il bene (nel caso specifico il veicolo danneggiato) venga sottratto alla disponibilità d’uso per consentire di effettuare sul mezzo le necessarie riparazioni; quindi, il riferimento è al periodo di ricovero della vettura in autofficina.

 

A questo proposito vi è da dire che la Dottrina e la Giurisprudenza più accreditata hanno a più riprese individuato come realtà giuridicamente rilevante, e quindi degna di essere opportunamente tutelata, non solo e non tanto quella riferita al fermo tecnico propriamente detto, ma anche con riferimento al cosiddetto fermo effettivo, termine – questo – che si configura nel periodo di non utilizzo della vettura danneggiata, incluso il lasso di tempo intercorrente tra l’evento (il sinistro nel caso analizzato) ed il momento in cui si da inizio alla riparazione vera e propria. Poiché tale periodo viene considerato unanimemente come responsabilità del danneggiato (quindi, nel caso di specie, il signore che mi ha posto la domanda), questi, in ossequio al principio secondo il quale egli ha l’obbligo di evitare per quanto più possibile le conseguenze del danno ricevuto, si vedrà riconosciuto in sede di risarcimento anche questa voce purché dimostri di essersi attivato affinché la sua vettura fosse riparata il più celermente possibile.

 

Ulteriore voce risarcibile è, inoltre, la cosiddetta sosta legale del veicolo; infatti, in questo caso la giurisprudenza più qualificata identifica con tale termine il periodo di tempo necessario per attendere la perizia sulla vettura, finalizzata alla liquidazione del danno, e ciò benché la stessa sia in grado di circolare.

 

Nel caso prospettato verrà riconosciuto dall’ente assicurativo del danneggiante un danno computato sulle ore in cui effettivamente il veicolo è stato sottoposto a perizia, mentre negli altri casi (vettura non marciante) l’ente assicuratore del danneggiante dovrà rispondere per l’intero periodo d’inutilizzabilità.

 

In buona sostanza, da quanto esposto, ritengo che il signore danneggiato abbia ben compreso come l’atteggiamento dell’assicurazione del danneggiante sia nel caso specifico assolutamente ingiustificato e, come tale, sicuramente censurabile, eventualmente anche ricorrendo al giudizio di un Tribunale. È assolutamente certo, infatti, come sopra dimostrato, che il danno da fermo tecnico si debba ritenere un danno assolutamente risarcibile, indipendentemente da prove certe sul pregiudizio effettivamente sofferto, e – cosa ancora più importante – come questa voce possa essere eventualmente integrata con le voci: fermo effettivo e fermo legale.

 

Il consiglio pratico che posso fornire, quindi, è quello di insistere nuovamente nella richiesta risarcitoria così come prospettata dal signore, invitando quest’ultimo, a fronte di una eventuale conferma di diniego da parte dell’ente assicuratore del danneggiante, di valutare l’opportunità di rivolgersi al Tribunale per avere soddisfacimento. Ovviamente, il consiglio fornito non può non considerare la doverosa attenzione che si dovrà prestare alla valutazione dei tempi e dei costi per ottenere Giustizia, pur considerando l’eventuale domanda che il signore andasse a proporre innanzi il Tribunale assolutamente fondata e, come tale, fonte di risarcimento completo, spese legali comprese. 

avv. Marcello Giordano

  

 
In collaborazione con Help!

 

 


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