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Il testamento olografo

 |  Redazione Sconfini

Recentemente è venuto a mancare un mio zio, il quale ha lasciato in un cassetto di casa un foglio di carta scritto di suo pugno nel quale mi nomina suo erede universale. Il figlio unico di questi (mio cugino) contesta il mio diritto ad essere erede sostenendo che trattasi di un semplice “pezzo di carta” e che, comunque, lui come unico figlio è l’unico ad aver diritto ad essere erede dell’intero patrimonio familiare.

Mio cugino ha ragione?

Lettera firmata

 

Il quesito posto è di particolare interesse perché rappresenta una circostanza che molto spesso si presenta nelle famiglie al momento della scomparsa di un loro caro. In verità, al di là dei vincoli affettivi, gli interessi economici molto spesso (ahimè!) prevalgono, e conseguentemente s’instaurano spiacevolissime diatribe che spesso sfociano in liti giudiziarie annose. Nel caso prospettato, però, il signore non ha nulla da temere, in quanto il caso sottoposto alla mia attenzione è di facile e sicura soluzione.

 

Chiariamo, subito, che le affermazioni dell’unico figlio del defunto sono del tutto infondate, fatta eccezione per un aspetto particolare che illustrerò più avanti. Preliminarmente va chiarito,Marcello Giordano infatti, che l’attuale diritto successorio prevede che ogni soggetto possa, fino all’ultimo istante di vita, disporre delle sue sostanze come meglio ritiene e soprattutto senza alcun vincolo di forma. In altre parole, ciò significa che il legislatore ha voluto dare ad ognuno di noi la possibilità di rendere note le nostre ultime volontà nella maniera più agile ed incontrovertibile.

 

Nel caso prospettato, in verità, ciò che il figlio del defunto definisce (sbrigativamente, quanto infondatamente) come semplice “pezzo di carta” è in realtà, a tutti gli effetti di legge, un cosiddetto testamento olografo (cioè un testamento scritto di pugno dal testatore), documento che produce tutte le conseguenze di legge a favore del beneficiario, nel caso specifico il signore che mi ha posto il quesito.

 

Circa il contenuto di questo (ricordiamo che il testamento olografo in questione dispone che ogni sostanza del defunto vada unicamente a favore del nipote che mi ha chiesto questo chiarimento), va specificato che il legislatore, così come ha voluto favorire il testatore non imponendogli forme particolari per esprimere le sue volontà, ha previsto altresì alcune particolari garanzie per i discendenti più diretti del defunto, considerandoli eredi “speciali” in quanto destinatari (indipendentemente da quanto il defunto ha disposto) di una quota minima del patrimonio successorio; il tutto evidentemente per cercare, nei limiti del possibile, di non disperdere totalmente le sostanze di famiglia. È evidente che in questo caso si parlerà (con riferimento a quanto specificatamente disposto dal vigente Codice Civile) di eredi legittimi o più concisamente di legittimari.

 

Non vi è dubbio che il figlio del defunto sia ad ogni effetto di legge un legittimario, e pertanto autorizzato a reclamare (indipendentemente dalla volontà espressa dal padre) la sua quota di spettanza per legge, detta quota legittima.

 

Sulla base di tali premesse è evidente, quindi, che il problema in questione trova una facile ed incontestabile soluzione, conseguente al fatto che le volontà dello zio espresse mediante il ben noto foglio di carta scritto di suo pugno, essendo testamento olografo ad ogni effetto di legge, produrranno gli effetti auspicati: il nipote ha diritto ad entrare in possesso delle sostanze dello zio, fatta eccezione però per la quota di legittima spettante al figlio del defunto, figlio che (per quanto sopra detto) non potrà assolutamente e per nessuna ragione contestare le volontà del padre né potrà avanzare ulteriori richieste al suo cugino, se non nei limiti indicati dalla quota di legittima che sarà calcolata ovviamente sull’intero patrimonio caduto in successione.

avv. Marcello Giordano

 

 

 

 

 

 

 


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