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Un agente assicurativo manolesta

 |  Redazione Sconfini

All’inizio dell’anno mi sono rivolta ad un’agenzia assicurativa della mia città per sottoscrivere una polizza vita a favore mio e dei miei familiari. All’atto della sottoscrizione di detta polizza, ho consegnato al titolare dell’agenzia il premio richiestomi pagando con un mio assegno di conto corrente. Nel prosieguo sono rimasta in attesa di ricevere a casa – come promessomi – la conferma da parte dell’assicurazione dell’operatività di detta polizza. Non ricevendo notizie in tal senso m’informo direttamente presso la sede centrale dell’assicurazione scoprendo con meraviglia e disappunto che il titolare dell’agenzia si è involato con i miei soldi senza che la mia polizza avesse seguito. Poiché l’agente assicurativo si è reso irreperibile ho chiesto la restituzione del premio pagato direttamente alla sede centrale dell’assicurazione, la quale mi ha opposto un silenzio assoluto. Cosa posso fare per riavere i miei soldi?

Lettera firmata

 

È indubbio che allorquando la lettrice si è recata presso l’agenzia dell’ente assicuratore, da lei prescelta per la stipula di una polizza vita, è stata animata – in tale scelta – sicuramente da due elementi: la credibilità della società assicuratrice (credibilità evidentemente acquisita da una sua particolare visibilità sul mercato e quindi da una fiducia acquisita negli anni), e dall’altra dalla credibilità professionale dell’agente assicurativo. Elementi, questi, che hanno determinato la scelta purtroppo poi rivelatasi non rispondente alle legittime aspettative.

È evidente che da un punto di vista strettamente giuridico la società assicuratrice, operando su tutto il territorio nazionale, necessita di agenti locali cui demandare l’incarico di gestire e promuovere i vari prodotti assicurativi e contestualmente curare l’incasso dei relativi premi.

In buona sostanza, quindi, si viene a concretizzare un vero e proprio contratto di mandato tutelato e previsto dagli articoli 1073 del vigente Codice Civile e seguenti, i quali prevedono precisi diritti e doveri vuoi per il mandante, vuoi per il mandatario.

Nel caso prospettato il mandante risulta essere la società assicuratrice ed il mandatario l’agente della stessa. È indubbio che nell’ambito del mandato conferito l’agente assicurativo deve (o con riferimento al caso specifico meglio sarebbe dire avrebbe dovuto) operare secondo diligenza e buona fede: caratteristiche queste che evidentemente sono venute a mancare, con le conseguenze riferite dalla lettrice.

Orbene: non vi è dubbio che per quanto concerne l’operato dell’agente assicurativo che ha trattenuto somme non di sua spettanza, questi è passibile non solo e non tanto di conseguenze civili (per indebito arricchimento), ma anche penali (per appropriazione indebita). È anche vero, però, che dal punto di vista civilistico la lettrice può senz’altro considerare responsabile per i fatti lamentati anche la società assicuratrice, quale mandante.

Ciò chiarito, è evidente come la lettrice abbia titolo per richiedere il risarcimento tanto all’agente assicurativo quanto alla società assicuratrice.

È vero infatti che se – come afferma la lettrice – l’agente assicurativo si è reso irreperibile impedendo una richiesta diretta di rimborso per le somme versate, fermo restando il consiglio di presentare denuncia querela nei confronti di questo a norma dell’art. 646 del Codice Penale per appropriazione indebita, consiglio senz’altro di rivolgere le proprie richieste di rimborso direttamente alla società assicuratrice, in quanto questa è responsabile per l’operato del suo agente con riferimento agli artt. 1228 e 2049 del Codice Civile, i quali rispettivamente ipotizzano due figure giuridiche molto importanti e che vanno sotto il nome di “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”.

In buona sostanza, con tali termini la normativa vigente riconosce a carico della società assicuratrice il dovere di scegliere con estremo rigore i propri mandatari (gli agenti assicurativi) e soprattutto vigilare costantemente sul loro operato. È chiaro, quindi, che se ciò non avviene (e la lettrice nel caso specifico ne ha subito le conseguenze), la società assicuratrice non potrà, proprio in base ai principi sopra esposti, rifiutare il rimborso.

Ovviamente invito la lettrice ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla società assicuratrice chiedendo formalmente l’immediato rimborso delle somme indebitamente introitate dal suo agente, assegnando alla stessa un termine perentorio per aderire spontaneamente alla richiesta.

Nel caso di silenzio o risposta negativa, alla lettrice non resterà che chiedere Giustizia al Tribunale citando in giudizio sia la società assicuratrice sia il suo agente, non dimenticando che nella richiesta di condanna sarà compresa non solo e non tanto ogni somma dovuta per l’indebito incasso operato dall’agente ma anche le spese legali sostenute.

avv. Marcello Giordano 

 

 

 


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