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Su le antenne!

 |  Redazione Sconfini

Il condominio in cui abito, circa 2 anni fa, a seguito di una delibera approvata all’unanimità, ha concesso in locazione il tetto condominiale a primaria società gestrice di telefonia mobile, affinché questa potesse collocare un’antenna ripetitrice di segnale. Recentemente... un’associazione di ambientalisti, sulla base di un documento redatto da tecnici di fiducia, ha eccepito all’amministratore condominiale la dannosità – a suo dire – delle onde elettromagnetiche dall’antenna posizionata. Per tale motivo è stata chiesta formalmente la rimozione del manufatto. Il condominio, a fronte di tale richiesta, come si deve comportare? Voglio precisare che la mia domanda scaturisce dal fatto che noi condomini siamo preoccupati per eventuali azioni giudiziarie, volte non solo e non tanto alla rimozione del manufatto, ma anche ad accertare eventuali danni arrecati alla popolazione circostante.

Lettera firmata

 

Il lettore pone un quesito di particolare attualità in quanto l’evolversi delle tecnologie tradizionali ha indotto il legislatore ad emanare nuove norme in materia di installazione di antenne, mentre l’introduzione e la diffusione di nuove forme di comunicazione, quali la telefonia mobile, le comunicazioni su fibre ottiche ed i collegamenti di rete via satellite, hanno determinato l’insorgere di problematiche del tutto nuove.

In particolare, nel caso di installazione di antenne ed apparecchiature per telefonia mobile, è emersa una problematica legata alla tutela del diritto alla salute, dal momento che all’installazione di sorgenti di onde elettromagnetiche si accompagna inevitabilmente la preoccupazione per la loro potenziale dannosità.

L’installazione delle antenne per cellulari su tetto o lastrico solare condominiale, difatti, è un tema di grande interesse e attualità sopratutto in relazione alle possibili conseguenze derivate dall’inquinamento elettromagnetico.

Venendo al merito della questione, è bene chiarire sin dall’inizio che fino all’accertamento scientifico della dannosità per la salute delle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne per telefonia mobile, appare comunque difficile un’imputazione di responsabilità per danni. Diverso è il caso in cui l’impianto non rispetti i parametri previsti dalla normativa vigente.

Chiarito un tanto è necessario ribadire come, mentre per il condominio è da escludersi una responsabilità per danni, per il gestore possono ipotizzarsi responsabilità sotto diversi profili: sotto un profilo amministrativo, qualora l’impianto non venga realizzato secondo il progetto; sotto il profilo civile, qualora venga riscontrata un’oggettiva ed accertata pericolosità dell’impianto da cui derivino danni alla salute; ed infine sotto il profilo penale, qualora gli impianti producano emissioni radiomagnetiche superiori al tetto di radiofrequenza compatibile con la salute umana.

Per l’installatore d’impianti per telecomunicazioni, difatti, sussiste l’obbligo di assolvere gli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché di rispettare i vincoli di uso degli immobili coinvolti, previsti nella normativa vigente, la cui violazione, oltre ad implicare l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, comporta la sospensione o la revoca dell’atto autorizzatorio per l’installazione e l’esercizio degli impianti.

Sotto il profilo civilistico è, altresì, ipotizzabile una responsabilità oggettiva in capo all’agente ai sensi dell’art. 2050 C.C. qualora provochi danni ad altri (nel caso specifico il gestore di telefonia mobile) nello svolgimento di un’attività pericolosa e non provi di aver adottato (come richiesto) tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il gestore del servizio, infatti, esercitando un’attività pericolosa, è obbligato ad usare ogni cautela per evitare che il rischio di un danno alla salute si tramuti in un danno concreto.

In sintesi: al condominio di cui fa parte il lettore nulla può essere eccepito, sempre e comunque, per i danni relativi alla salute e alla popolazione in quanto si è limitato a locare al gestore di telefonia mobile uno spazio comune, finalizzandolo all’installazione della ben nota antenna.

Tutto ciò che deriva (se ed in quanto provato) dall’installazione di detta antenna, presuppone responsabilità esclusiva del gestore di telefonia mobile, alla quale l’associazione ambientalista farà bene ad indirizzare le sue doglianze, escludendo quindi il condominio inopportunamente coinvolto nella questione, avendo cura però (cosa non facile) di dimostrare “al di là di ogni ragionevole dubbio” lo stretto nesso di causalità tra l’accertato inquinamento elettromagnetico (se ed in quanto derivante dall’antenna) e le patologie rilevate nella popolazione.

Ribadisco che tale nesso di causalità, a tutt’oggi, presenta difficoltà di accertamento notevole, in quanto nell’ambiente scientifico si dibatte ancora per una definizione corretta del concetto di inquinamento elettromagnetico e – cosa ancor più importante – per l’accertamento di una diretta derivazione da detto inquinamento di determinate patologie riscontrate sulla popolazione.

Mi sento, quindi, di tranquillizzare il lettore ed il condominio tutto in quanto la posizione assunta dall’associazione ecologista, se perseverata nei confronti del condominio, magari in via giudiziale, è a mio parere destinata a risolversi in un nulla di fatto.

avv. Marcello Giordano

 

 

 


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