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La successione nelle convivenze

 |  Redazione Sconfini

Ho convissuto per oltre vent’anni con un uomo divorziato, al quale mi sono dedicata con tutta me stessa e con sentimento sincero. Purtroppo, recentemente il mio compagno è venuto a mancare, ed è sorto uno spiacevole contrasto con i familiari originari di questo, in quanto intendono subentrare nel contratto di locazione a suo tempo stipulato e relativo all’appartamento in cui abbiamo vissuto. Ho cercato in tutte le maniere di far recedere da questo intendimento i familiari, i quali sostengono che io non ho alcun diritto di subentro. È vero che non ho alcun diritto, o al contrario ho la possibilità di oppormi ad una presa di posizione assunta unicamente per danneggiarmi?  

Lettera firmata

 

Innanzitutto la lettrice deve sapere che in deroga al principio generale che riconosce validità ad un contratto di locazione solamente fra i soggetti che lo hanno stipulato ed alcuni casi tassativi, la Corte Costituzionale ha chiarito come la successione nel rapporto di locazione debba essere estesa anche ai casi di convivenza more uxorio in considerazione della loro rilevanza sociale ormai riconosciuta.

Ne consegue che la morte del conduttore non rappresenta un motivo di risoluzione contrattuale o di recesso e costituisce causa di estinzione del contratto solo in mancanza di soggetti aventi diritto a succedere nel rapporto (e non è certamente il nostro caso).

Le condizioni, infatti, per la successione nel contratto di locazione intestato a conduttore defunto sono due: a) qualità di coniuge-erede-parente-affine; b) convivenza abituale. La prima condizione è quella di carattere personale fra il defunto ed i soggetti subentranti, ai quali venga riconosciuto un vincolo che può essere di carattere familiare (coniuge, parenti, affini) o di carattere successorio (qualifica di erede). Ai soggetti indicati dalla legge si deve aggiungere, come già detto, il convivente more uxorio (la nostra lettrice), per effetto di un’importante sentenza della Corte Costituzionale.

Fra il coniuge, gli eredi, i parenti e gli affini conviventi, la norma non pone alcuna priorità circa il diritto a succedere nel rapporto di locazione: a ciascuno è riconosciuto un autonomo diritto, che non può essere contestato dagli altri conviventi in base al grado più o meno prossimo di parentela o affinità.

Poiché lo scopo dell’art. 6 della legge n. 392/1978 (legge che regola i rapporti di locazione) è quello di garantire un’abitazione ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, del convivente more uxorio, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinato alla condizione dell’abituale convivenza con il conduttore defunto.

Lo stato di fatto dei componenti la famiglia, quale società naturale radicata sotto uno stesso tetto, merita tutela effettiva, e pertanto l’abituale convivenza con il defunto deve essere intesa non in senso saltuario e transitorio ma di permanenza, tale che per la sua continuità e durata esprima la destinazione effettiva e durevole dell’alloggio stesso a soddisfare il bisogno del soggetto in modo esclusivo (Cass. 21 aprile 1992, n. 4767). Pertanto, è escluso dall’applicazione dell’art. 6 della legge n. 392/1978 il soggetto che eventualmente si sia trasferito nell’abitazione del conduttore al solo fine di prestargli assistenza in situazione contingenti e, perciò, solo per motivi transitori e occasionali.

Al contrario il familiare che conviva abitualmente col conduttore al momento della sua morte, subentra nel contratto indipendentemente dal fatto che abbia fatto parte del suo nucleo familiare fin dall’origine e quindi anche se sia venuto a farne parte successivamente. L’abituale convivenza con il conduttore defunto va accertata alla data del decesso di costui, e quindi ai fini della prova dell’abituale convivenza e, quindi, della comunanza di vita con il conduttore, non è sufficiente il certificato storico-anagrafico che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata. La residenza presso il defunto oltre che abituale deve essere gratuita, in quanto qualora il parente o l’affine conviventi – per esempio – pagassero un canone, si avrebbe un’ipotesi di sublocazione.

Orbene, considerato che dal tenore della lettera della lettrice si desume come questa sia la sola ad aver convissuto in modo permanente da oltre vent’anni con il defunto, senza che nel loro rapporto intervenissero in modo altrettanto permanente presenze di alcun altro familiare, consiglio alla lettrice senz’altro di opporsi vigorosamente alla posizione assunta dai familiari del defunto e, qualora tale atteggiamento non mutasse, di rivolgersi con fiducia al Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto di subentro nel contratto di locazione a suo tempo stipulato dal suo compagno defunto.

Come ultimo adempimento – certamente non in ordine d’importanza – vi è da ricordare che se è vero che a norma della sopra ricordata legge n. 392/78 il subentro nel contratto è automatico ed indipendente rispetto al fatto che il proprietario locatore ne sia informato, è buona prassi darne comunicazione a questi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

avv. Marcello Giordano

 

 

 

 


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