Skip to main content

Aspettative deluse

 |  Redazione Sconfini

Circa un anno fa mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico-plastico presso una primaria clinica specializzata per il rimodellamento del seno, che desideravo rendere esteticamente più gradevole, avendo constatato un certo rilassamento dei tessuti dopo la gravidanza. A distanza di un anno, però, l’aspetto complessivo del mio seno non corrisponde a quanto da me desiderato ed anzi, al contrario, ritengo lo stesso peggiorato. Posso rivalermi per questo deludente risultato nei confronti del chirurgo, considerandolo responsabile?

Lettera firmata

 

È indubbio che la lettrice pone una questione quanto mai attuale e per la quale da tempo si disquisisce animatamente. È un fatto che attualmente nella nostra società – secondo unanime parere di sociologi e psicologi – l’immagine esteriore della persona incida in maniera determinante nei rapporti relazionali, sia in ambito professionale sia in quello privato. Ciò viene a determinarsi in quanto i media costantemente, e oserei aggiungere ossessivamente, esaltano il concetto di bello e giovane quale unica carta vincente per essere attori nella società; diversamente… si è relegati a ruolo di semplici comparse.

Nel 1994 la Suprema Corte introduce una vera e propria rivoluzione copernicana ampliando il concetto di salute, non più inteso come semplice assenza di malattia o infermità, bensì quale benessere psicofisico generale, comprendendosi così la cura dell’aspetto esteriore come cura della propria salute, e quindi dando nuova dignità alla chirurgia estetica.

È bene ricordare che il professionista (nel caso della nostra lettrice trattasi del chirurgo esteta da lei contattato), nel momento stesso in cui ha accettato di sottoporre ad intervento la sua paziente, ha assunto ciò che tecnicamente si definisce obbligazione contrattuale di mezzi: lo stesso, cioè, si è impegnato ad eseguire l’intervento secondo scienza e coscienza e null’altro, con ciò intendendo che il mancato raggiungimento di un auspicato risultato non lo coinvolgerebbe a nessun titolo.

Ora, considerato che la lettrice non afferma di essere vittima di un intervento chirurgico tecnicamente mal eseguito (accettando al contrario quanto refertato dal suo fiduciario, ovverosia un intervento eseguito “a regola d’arte”) bensì di essere rimasta delusa nelle sue aspettative per quanto riguarda il risultato estetico, ne deriva che vi è da porsi il quesito se in qualche modo la giurisprudenza più qualificata (come peraltro la dottrina più recente) individui una qualche responsabilità in questo limitato campo da parte del professionista, e quindi se questo debba rispondere di ciò che tecnicamente viene definito obbligazione di risultato.

A tale proposito vi è da evidenziare come la giurisprudenza più recente ritenga la prestazione del chirurgo estetico un’obbligazione di risultato con la conseguenza che l’operatore può ritenersi inadempiente non solo in caso di inosservanza della diligenza nel comportamento pattuito, ma in ogni caso di assenza del raggiungimento dello scopo prefissato, disponendo che al paziente insoddisfatto non vadano restituiti solo i compensi percepiti dal chirurgo estetico, ma anche tutti i danni determinati dalla colpa dell’operatore di carattere morale, patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi l’eventuale mancato guadagno documentato e il danno esistenziale o da perdita di chance ove esistente, e contestualmente ogni ulteriore spesa sostenuta per l’esecuzione di eventuali nuovi interventi chirurgici.

Un siffatto diritto però – è bene chiarirlo – potrà essere riconosciuto al paziente deluso solo ed unicamente qualora questi possa provare di non essere stato opportunamente informato da parte del professionista sui rischi connessi all’intervento cui andava a sottoporsi: il riferimento è riportabile alla sottoscrizione consapevole del cosiddetto consenso informato (del quale il sottoscritto ha avuto già modo di interessarsi precedentemente sulle pagine di questa rivista), frutto di un’informazione adeguata, completa e chiara. Tutto ciò evidenzia, quindi, come una corretta informazione resa al paziente e il contenuto specifico del consenso informato divengano contemporaneamente fonte e limite della responsabilità del chirurgo.

Di conseguenza, un corretto rispetto dei principi giuridici e deontologici deve indurre il chirurgo plastico a scoraggiare i pazienti dall’intraprendere interventi che ipotizzino risultati irrealizzabili: il tutto a contemperamento di interessi reciproci medico-paziente. Un siffatto comportamento, infatti, garantisce in primo luogo la salvaguardia dell’integrità psicofisica dell’utente, e poi tutela il chirurgo dal rischio di dover rispondere a titolo di responsabilità professionale ogni volta che egli lasci che nel paziente s’ingenerino false aspettative sulle possibilità della chirurgia estetica.

Ciò chiarito, ritengo pertanto di poter consigliare alla lettrice di ponderare con estrema attenzione l’ipotesi di promuovere un’azione risarcitoria nei confronti del chirurgo estetico da lei prescelto, in quanto allo stesso – per quanto esposto – potrà essere imputata una responsabilità da inadempimento ad un’obbligazione di risultato solo se lei potrà provare di non essere stata adeguatamente informata sui rischi connessi all’intervento cui ha chiesto di essere sottoposta.

Un tanto partendo dal presupposto, peraltro non contestato dalla lettrice, che il chirurgo plastico possa certificare un intervento tecnicamente eseguito in maniera ineccepibile.

avv. Marcello Giordano 

 

 

 

 


Altri contenuti in Tutela consumatori

Risparmio energetico: nelle nostre case è possibile?

Tema di grande attualità in questo momento storico, e parliamo di tema globale, che coinvolge l’intero pianeta, è la difficile crisi economica in cui tutti ci troviamo: ci interroghiamo tutti, ognu...

Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle liti

Negli ultimi anni i motivi di lite tra cittadini, cittadini ed enti privati, cittadini ed enti pubblici, per i più disparati motivi, sembrano essere in aumento. Come ricomporle senza dover andare i...

Compravendita di immobili: proposta di acquisto e contratto preliminare

Recentemente ho avuto la necessità di cambiare casa sia per motivi familiari che lavorativi. Dopo le rituali visite in numerosi appartamenti, finalmente ho trovato quello che fa al caso mio. Ho qui...

Sicurezza: la manutenzione degli impianti termici

Nel corso degli ultimi quarant’anni il consumo di energia nel mondo è quasi quadruplicato, ecco perché il risparmio energetico è oggi, più che mai, una necessità, considerando che una parte importa...

Tonno in scatola, sgombro sott'olio, merluzzo surgelato: un pieno di salute pratico e gustoso!

Li chiamano “pesci grassi”, denominazione che farà subito inorridire i fedelissimi dell’alimentazione basata sul controllo delle calorie: in realtà, l’aggettivo utilizzato per definire salmone, ton...