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Lo smarrimento del bagaglio

 |  Redazione Sconfini

 

Recentemente ho acquistato on line un biglietto aereo di andata e ritorno su una importante compagnia aerea europea per un viaggio di lavoro a Londra. Purtroppo, al mio arrivo

a destinazione il bagaglio è risultato smarrito. Cosa devo fare per ottenere il risarcimento del danno subito, non solo e non tanto relativamente al valore del contenuto della valigia, ma anche sotto il profilo del disagio conseguente?  (Lettera firmata)

 

Il lettore con l’acquisto on line si è reso primo ed unico artefice della prenotazione aerea escludendo, pertanto, l’ordinario intermediario che viene identificato nell’agenzia di viaggi, che normalmente cura per conto del cliente tale operazione, ed assumendosene la responsabilità. Si tratta, quindi, di esaminare le possibilità che il lettore ha di rifarsi del danno subito direttamente con la compagnia aerea.

 

Trattandosi di una compagnia aerea dell’Unione europea, a questa (che da qui in poi tecnicamente definiremo vettore) si applicano le regole della Convenzione di Montreal, alla quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la Legge n. 12 del 10 gennaio 2004, mentre, a livello comunitario, sono stati emanati i Regolamenti n. 889/1002 e n. 261/2004 per adattare il regime di responsabilitàalt comunitario alle statuizioni della suddetta convenzione.

 

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo. Il vettore è responsabile, quindi, del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nell’ipotesi invece di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

 

Il passeggero (il nostro lettore) può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto alla condizione che il vettore riconosca la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla scadenza prevista (art. 17).

 

Nel trasporto di bagagli la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, è limitata alla somma di 1.000 cosiddetti “Diritti Speciali di Prelievo” (circa 1.167,00 euro) per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione (art. 22).

 

In caso di ritardo il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP per il danno, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure (art. 19); al contrario, in caso di distruzione o perdita o danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo il difetto inerente al bagaglio stesso (art. 17). Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

 

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento (o il suo avente causa) ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.

 

Il passeggero, cui il bagaglio sia andato smarrito all’arrivo a destinazione ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute in considerazione dell’avvenuto smarrimento. Le spese, che riguarderanno soprattutto il vestiario e gli effetti personali, devono comunque essere documentate (è il caso del nostro lettore).

 

Il reclamo deve avere la forma scritta e deve essere presentato entro sette giorni dal fatto. Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo effettivo a destinazione dell’aereo o da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea nei termini prescritti.

 

Per quanto riguarda le compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, il passeggero ha diritto di ricevere, da parte della compagnia aerea responsabile, un risarcimento fino a 17 DSP (circa 20,00 euro) per chilogrammo di bagaglio registrato.

 

Concludendo: il lettore può concretamente essere risarcito per lo smarrimento del bagaglio nei limiti di quanto previsto dalle convenzioni internazionali, nonché dalla normativa nazionale, presentando immediato reclamo alla compagnia aerea (il vettore appunto) che ha curato il viaggio.

 

Marcello Giordano, avvocato

 

 

 In collaborazione con Help!

 

 


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