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Intervento chirurgico: chi sbaglia paga

 |  Redazione Sconfini

 

Recentemente, su consiglio del mio specialista di fiducia, mi sono sottoposto ad intervento chirurgico ricorrendo a una clinica privata da questi indicatami. A seguito di tale intervento ho subito purtroppo un danno invalidante per

il quale ovviamente intendo essere risarcito. Tale mia richiesta potrà essere rivolta, in via solidale, al mio chirurgo ed alla clinica privata cui sono stato indirizzato? Attendo chiarimenti, ringraziando.  (Lettera firmata)

 

La responsabilità della struttura, pubblica o privata, entro la quale la prestazione si è verificata è, attualmente, un problema complesso e non approfondito. In particolare risulta non del tutto esplorato il sentiero della responsabilità della clinica privata qualora – ipotesi peraltro non rara – il paziente si affidi al proprio specialista di fiducia e quest’ultimo si accordi con la casa di cura per utilizzarne le strutture e le attrezzature, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Mentre non si nutrono grosse perplessità sulla responsabilità della struttura cui il paziente si rivolge direttamente per essere curato e alle cui dipendenze il medico svolge la proprie mansioni, al contrario, nella fattispecie in cui la casa di cura privata offra unicamente struttura e mezzi al medico non dipendente e un servizio “alberghiero” ed assistenziale al paziente che ivi si ricovera per sottoporsi all’intervento chirurgico concordato con il medico di fiducia, la sussistenza della responsabilità della clinica nel caso di danni è questione dubbia.

 

Invero per una prassi sempre più diffusa, le case di cura private mettono a disposizione la sala oaltperatoria per lo svolgimento dell’intervento e la propria struttura per il periodo necessario per la degenza, accordandosi direttamente con il chirurgo operatore, che in genere non intrattiene con la clinica alcun rapporto di lavoro subordinato e/o di stabile collaborazione. Con il ricovero del paziente all’interno della struttura, può dirsi concluso tra il primo e la seconda un contratto atipico avente un oggetto composito, in forza del quale la casa di cura si obbliga all’esecuzione di prestazioni di carattere “alberghiero”, di custodia e sicurezza. L’inadempimento di tali obbligazioni dà evidentemente luogo a responsabilità diretta della clinica privata, ex art. 1218 Codice civile.

 

Affatto scontata è, invece, la responsabilità della clinica per la corretta esecuzione dell’intervento, prestazione non dedotta nel contratto di ricovero e totalmente attratta nell’orbita d’azione e di controllo del medico operatore. In questo caso, il chirurgo che esegue l’intervento può essere qualificato quale “operatore autonomo”, distinguendosi così non solo dal dipendente, ma anche dal collaboratore (coordinato e continuativo) inserito nell’organizzazione aziendale della clinica, trattandosi di un libero professionista che svolge all’interno della casa di cura una prestazione occasionale, concordata nei suoi termini e modalità direttamente con il paziente. Egli, dunque, non risulta in niente sottoposto al potere di direzione e controllo della clinica. Si può affermare, quindi, che il chirurgo agisce in qualità di committente obbligato direttamente ex artt. 1218 e 1228 c.c. mentre la clinica riveste la funzione di ausiliario del chirurgo.

 

Le pronunce della Suprema Corte in materia di responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private (condizioni considerate equiparabili ai fini della responsabilità), hanno finora avuto come oggetto decisionale le prime due fattispecie sopra illustrate, vale a dire l’ipotesi del paziente che si rivolge all’ente sanitario con medico dipendente oppure quella del paziente che si rivolge direttamente all’istituto su consiglio del medico di fiducia non dipendente.

 

Nulla ancora è stato detto in merito al quesito posto dal lettore e, in particolare, circa l’esonero (o meno) della responsabilità solidale della clinica privata per intervento chirurgico non riuscito per opera del medico di fiducia che abbia scelto una casa di cura privata per ottenerne servizi “alberghieri”. Pertanto, si tratterà di verificare, e soprattutto di provare, caso per caso gli esatti termini del rapporto trilatero medico-paziente-clinica, il cui accertamento diventa la chiave di volta per valutare sia la fondatezza della pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti della clinica privata sia le potenzialità difensive di quest’ultima.

 

Concludendo, consiglio il lettore di rivolgersi a un avvocato di fiducia il quale – proprio per quanto sopra illustrato – in prima battuta dovrà appurare nel dettaglio gli esatti termini del rapporto contrattuale che si è venuto ad instaurare all’atto del suo ricovero. Una volta appurato il composito rapporto, si potrà procedere all’individuazione dei soggetti responsabili cui il lettore potrà, a pieno diritto, rivolgere le sue richieste risarcitorie.

 

Marcello Giordano, avvocato

 


In collaborazione con Help!

 

  


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