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Gli incidenti con veicoli stranieri

 |  Redazione Sconfini

 

Nello scorso settembre, rientrando in città con la mia famiglia dopo un periodo di ferie, ho subito con la mia autovettura un sinistro stradale causato da una vettura immatricolata in Germania. Il conduttore di

quest’ultima ha ammesso la propria responsabilità venendo, tra l’altro, sanzionato a norma del vigente Codice della Strada con il contestuale ritiro della patente. All’atto del sinistro il conducente tedesco mi ha regolarmente esibito il certificato assicurativo generalmente conosciuto come “carta verde”. Nelle settimane immediatamente successive all’incidente ho cercato di avere notizie da parte del mio assicuratore su tempi e modalità per poter ottenere il risarcimento dei danni subiti, ma purtroppo ancora oggi non ho le idee chiare sul da farsi. Come mi devo muovere?  (Lettera firmata)

 

Innanzitutto è bene osservare come effettivamente siano sempre più frequenti i sinistri stradali che avvengono in Italia e che coinvolgono veicoli stranieri, immatricolati o registrati all’estero, muniti del cosiddetto certificato “Carta verde”, attestante l’esistenza di una polizza assicurativa per il rischio Responsabilità Civile Auto stipulata all’estero: logico quindi chiedersi a chi vada proposta, nel caso prospettato, la domanda per il risarcimento del danno subito.

 

Al lettore, a tale proposito, preciso subito che qualora avvenga un sinistro stradale in Italia con un veicolo straniero, assicurato RC Auto all’estero, che esibisca la cosiddetta “Carta verde”, ovvero comprovi la stipula all’estero di un contratto di assicurazione per il rischio RC Auto, la stessa legge n. 990/1969 (art. 6), nel testo attuale, siccome modificato dalla legge n. 242 del 7 agosto 1990, consente al danneggiato (il nostro lettore) un’alternativa all’azione ordinaria, consistente nella possibilità di convenire in giudizio in Italia lo straniero responsabile a norma degli artt. 2043-2054 del vigente Codice civile.

 

Tale alternativa consiste nella facoltà concessa al danneggiato di proporre la domanda giudiziaria risarcitoria nei confronti dell’UCI (Uffialtcio Centrale Italiano), Ente istituito in ragione della norma di cui all’art. 6 della legge n. 990/1969, che, infatti, al comma 8 lett. c), recita, a proposito di detto Ente, che “è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge”.

 

In conclusione, quindi, si può affermare che il lettore qualora voglia avvalersi della normativa di cui all’art. 6 della legge n. 990/1969, in casi di sinistro stradale con straniero assicurato all’estero, lo può fare, dopo aver inviato una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma della legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli all’UCI, in primo luogo ove abbia provato l’esistenza della “Carta verde”, in secondo luogo soltanto ove l’evento di sinistro sia accaduto in territorio italiano. Sarà il lettore danneggiato, comunque, a doverne fornire piena prova, in assenza o nell’incertezza della quale la sua domanda verso l’UCI verrà rigettata.

 

Parimenti, in via giudiziaria, ove il lettore-danneggiato si voglia avvalere della semplificazione prevista dalla richiamata normativa di cui all’art. 6 della legge n. 990/1969, notificando atto di citazione al proprietario straniero del veicolo presso l’UCI, domiciliataria per legge, potrà proporre domanda di condanna anche a carico dello straniero solo se l’atto di citazione sarà a questo notificato presso la sua sede o residenza estera, secondo le forme e con i termini di rito previsti dal Codice di procedura civile italiano.

 

Ne consegue un consiglio molto semplice ed operativo per il lettore: invito lo stesso a limitarsi a richiedere il risarcimento del danno all’indicato solo Ente UCI, il quale una volta ricevuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta risarcitoria, provvederà a smistarla per competenza a un Ente assicuratore italiano che rappresenti quello che ha emesso la “Carta verde” del danneggiante e che provvederà così ad istruire la pratica risarcitoria auspicabilmente con piena soddisfazione del danneggiato.

 

In caso contrario, l’atto di citazione che il danneggiato (il nostro lettore) sarà tenuto a notificare, sarà indirizzato, per ragioni di opportunità e sveltezza di procedura, unicamente all’indicato UCI, il quale, come avviene in ogni procedimento civile, assumendo lo status di convenuto avrà ogni possibilità e modo di replicare ed eventualmente contestare in fatto od in diritto le richieste che il lettore intenderà indirizzargli.

 

Solo così, infatti, il danneggiato potrà usufruire di ogni più ampia garanzia per quanto attiene il riconoscimento dei suoi diritti, tenendo presente – si ripete – come unico suo preciso ed irrinunciabile dovere per quanto attiene l’accoglibilità della sua domanda sia quello di dimostrare come il sinistro da cui è derivato il danno di cui chiede il risarcimento sia avvenuto incontestabilmente in territorio nazionale.

 

Un tanto raccomando vivamente al lettore in quanto la dottrina e la giurisprudenza più accreditata hanno ripetutamente chiarito come onere del danneggiato sia provare il fatto, pregiudiziale, che il sinistro, al di là di quanto attiene all’aspetto della responsabilità, sia avvenuto in Italia.

 

Infatti, in caso di mancanza o di insufficienza di detta prova, che deve essere puntuale, precisa e non presuntiva, la domanda giudiziale proposta verso l’UCI, come tale, va respinta, fermo restando il diritto del lettore di agire direttamente verso l’effettivo responsabile del sinistro: opzione questa decisamente onerosa per tempi e costi e che, come tale, deve essere valutata con molta oculatezza per quanto attiene la prospettazione del rapporto costo-benefici.

 

Marcello Giordano, avvocato

 

 
In collaborazione con Help!

 

 


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