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Le responsabilità del pedone

 |  Redazione Sconfini

 

Alcune settimane fa, nel percorrere con la mia autovettura una strada cittadina, mi sono visto attraversare repentinamente la corsia di marcia da un pedone il quale, evidentemente intenzionato a

raggiungere il lato opposto della stessa, effettuava l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali che peraltro erano presenti a breve distanza. Frenato repentinamente, ho evitato di un soffio l’impatto… ma mi chiedo: qualora malauguratamente avessi investito il pedone, avrei potuto attribuire a questi il torto per l’accaduto considerando che l’attraversamento avveniva al di fuori delle strisce pedonali?  (Lettera firmata)

 

Per rispondere in modo adeguato all’interessante quanto ricorrente quesito posto dal lettore, gioverà considerare ciò che attualmente prevede il nuovo Codice della Strada. È indubbio che il traffico odierno trova nel pedone una sua componente fondamentale, che – confessiamolo – per un insoddisfacente senso civico dello stesso trova convivenza difficile con il traffico automobilistico. È all’ordine del giorno, infatti, rilevare sulla cronaca della carta stampata e televisiva centinaia e centinaia di incidenti stradali che vedono coinvolti automobilisti e pedoni, e contestualmente il sorgere di contenziosi spesso lunghi e difficili al fine di individuare le reciproche responsabilità nell’accaduto. Da sempre il pedone non nutre grande simpatia per l’automobilista e viceversa, senza dimenticare che i ruoli sono intercambiabili.

 

Volendo quindi fornire una risposta esauriente al quesito posto, è necessario fare ricorso al dettato dell’artalt. 190 del nuovo Codice della Strada, il quale disciplina in modo chiaro ed esauriente la complessa materia. È così che i paragrafi 1 e 2 del citato articolo indicano specificatamente quali siano le zone riservate al pedone per il suo transito, prevedendo in modo specifico – relativamente all’attraversamento della carreggiata – l’obbligo di servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o soprapassaggi.

 

Ma non sempre tali zone sono a portata agevole del pedone che intende attraversare una carreggiata, ed in questo caso il legislatore concede al pedone di effettuare l’attraversamento pur senza utilizzare le strisce zebrate o i passaggi sopra indicati. Il legislatore, però, pone un limite ben preciso a tale facoltà: le strisce zebrate rispetto al punto di attraversamento deciso dal pedone devono distare più di 100 metri; al di sotto pertanto di tale misura il pedone dovrà necessariamente portarsi verso le strisce zebrate od i passaggi ad esso riservati.

 

Ovviamente detto attraversamento dovrà essere il più sollecito possibile posto che il comma 4° del citato art. 190 del Codice della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all’evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall’altro la fluidità del traffico automobilistico.

 

A questo punto ci si pone il quesito se siffatta situazione che vede il pedone come “protagonista” presupponga determinati comportamenti solo per esso: la risposta è decisamente negativa in quanto anche per l’automobilista vi sono precisi doveri comportamentali nei confronti del pedone.

 

A tale scopo l’art. 191 del nuovo Codice della Strada al comma 1° prevede prioritariamente per il pedone il diritto di precedenza giungendo a considerare l’obbligo per il conducente (paragrafo 2) di consentire al pedone che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizione di sicurezza. Il paragrafo 3 dello stesso articolo è quello sicuramente più interessante, in quanto prevede a carico dell’automobilista l’obbligo generico (sempre valido) di attuare un comportamento nella condotta di guida tale da prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri da parte di due specifiche categorie di pedoni “a rischio”: bambini ed anziani.

 

Da tutto quanto esposto emerge evidente come il legislatore abbia voluto porsi in una posizione di equidistanza tra le due categorie che compongono la circolazione attuale sulle nostre strade, prevedendo diritti ed obblighi per entrambi (pedoni ed automobilisti), ma – ciò che più conta – prevedendo a carico dell’automobilista un senso di responsabilità maggiore (essendo conduttore di un mezzo che lo pone in una situazione di indubbio vantaggio nei confronti del pedone), al punto da poter permettere in determinate circostanze al pedone stesso l’attraversamento della carreggiata anche al di fuori delle strisce pedonali.

 

Al di sopra comunque di ogni norma (anche la più perfetta), è bene ricordare che pedoni ed automobilisti dovranno sempre e comunque fare riferimento ad un costante altissimo senso di responsabilità e rispetto reciproco in quanto, al di là di ogni altra considerazione, vi è il supremo bene della vita e dell’incolumità personale che va salvaguardato con assoluta priorità.

 

Sulla base di tali considerazioni l’attraversamento del pedone al di fuori delle strisce pedonali, solo ed unicamente nel caso in cui tale attraversamento avvenga entro il limite di cento metri dalle strisce pedonali, dovrà considerarsi illecito. In caso contrario l’attraversamento, per quanto così operato, dovrà considerarsi del tutto legittimo (considerando quindi l’attraversamento effettuato ad una distanza superiore ai cento metri rispetto alle strisce pedonali posizionate).

 

Concludendo: invito quindi alla massima cautela il lettore nella conduzione del proprio mezzo in quanto, come già detto, in via prioritaria (anche se non esclusiva) a questo è richiesta una particolare attenzione dovendo giocoforza attivarsi affinché il comportamento imprevedibile del pedone, per quanto tale, debba considerarsi – con i presupposti di legge di cui si è discusso – lecito, venendosi così a creare a carico del conducente (in caso di impatto) una presunzione di colpa assai spesso difficile da controbattere.

 

Marcello Giordano, avvocato

 


In collaborazione con Help!

 

 


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