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Amministrazione di sostegno e protezione della persona

 |  Paola Nodari

Recentemente io e mio fratello ci siamo trovati di fronte alla necessità di aiutare una nostra zia materna più che ottantenne, ricoverata presso un istituto di cura per l’insorgere di una grave patologia e bisognosa di assistenza in quanto non più in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno trattandosi di una persona che fino a poco tempo fa era totalmente autosufficiente. La domanda che ci siamo posti è: come tutelare, nel nostro ordinamento, le persone prive in tutto o in parte di autonomia per effetto di una menomazione fisica o psichica, apportando le minori limitazioni possibili? (Lettera firmata)


La legge 9 gennaio 2004, n. 6, in una prospettiva di riforma delle tradizionali misure di tutela esistenti in Italia (interdizione e inabilitazione), ispirandosi anche ad istituti di Paesi a noi vicini, ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno, nuovo strumento di protezione per i soggetti che si trovano nell’impossibilità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi. L’art. 404 c.c. stabilisce, infatti, che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.


Il nuovo istituto si distingue dalle altre e più limitative misure di protezione conosciute dal nostro ordinamento (interdizione ed inabilitazione) in quanto non rende il beneficiario del tutto incapace di agire, conservando infatti questi la capacità per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiaaltna nonché in relazione a tutti gli atti non rientranti nell’oggetto del provvedimento protettivo (art. 409 c.c.). Soprattutto, l’amministrazione di sostegno permette di adattare le misure di tutela al caso concreto, senza un contenuto rigidamente predeterminato. Spetta, infatti, al Giudice Tutelare determinare il contenuto del provvedimento protettivo a seconda delle reali esigenze della persona.


La grande portata innovativa dello strumento introdotto nel 2004 consiste nella sua esclusiva finalità di tutela della persona, perseguita garantendo al soggetto debole la massima salvaguardia dei suoi interessi (personali e patrimoniali) con la minima limitazione alla capacità di agire, in un’ottica di valorizzazione della autodeterminazione e delle capacità residue dell’individuo (Cass. n. 13584/06). Proprio la centralità e la preminenza della tutela della persona che caratterizza l’amministrazione di sostegno distingue tale istituto dalle tradizionali misure dell’interdizione e dell’inabilitazione e lo rende preferenziale rispetto ad esse. Pertanto, tra i diversi istituti di protezione offerti dall’ordinamento la scelta deve ricadere, in base ad un principio di gradualità, su quello che, in relazione alle concrete esigenze dell’interessato, apporta la minore restrizione possibile.


Presupposti, entrambi necessari, per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono l’infermità o la menomazione fisica o psichica (cioè un’alterazione patologica che, influendo sull’attività psichica del soggetto, ne riduce la responsabilità) e l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La previsione del codice civile è molto ampia e generica e ricomprende varie categorie di potenziali beneficiari, quali anziani (affetti da morbo di Alzheimer o con compromesse facoltà fisiche o psichiche, non essendo sufficiente l’età avanzata quale presupposto per un provvedimento di amministrazione di sostegno), disabili fisici (ciechi, sordomuti, persone in coma), disabili psichici o intellettivi (autismo, sindrome di Down, celebrolesione, psicosi). Ma lo strumento si presta ad essere utilizzato anche per la tutela del prodigo, dei soggetti tossicodipendenti o alcolisti e di tutti i casi di disagio psichico di lieve entità. L’istituto permette, quindi, di tutelare sia chi sia affetto da infermità di mente abituale, sia chi sia affetto da un’infermità transitoria o lieve, sia chi, infine, non sia in grado dalti curare i propri interessi in quanto affetto da una menomazione solamente fisica non incidente sulla capacità di intendere e di volere.


Lo stato di infermità o di menomazione fisica o psichica (che deve essere accertato) deve causare, come visto, un’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La persona, in altre parole, deve essere totalmente impedita a compiere un determinato atto od a farlo con sufficiente consapevolezza. Non è, invece, possibile nominare un amministratore di sostegno quando la persona, seppure affetta da infermità o menomazione, è in grado di curare i propri interessi, dovendosi in tal caso ricorrere, se necessario, al diverso istituto della rappresentanza volontaria, che non limita in alcun modo la capacità di agire. Parimenti, non è possibile nominare l’amministratore di sostegno se il bisogno non è attuale, mentre è ammessa la designazione pro futuro mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).


L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona beneficiaria ha la residenza o il domicilio su ricorso promosso o dallo stesso soggetto bisognoso di protezione ovvero dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli, cugini di primo grado), dagli affini entro il secondo grado (genero, nuora, cognati), dal tutore o dal curatore (in caso di soggetto, rispettivamente, interdetto o inabilitato), dal pubblico ministero (che interviene in ogni caso nel procedimento) nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona (art. 406 c.c.).


Il procedimento, disciplinato dall’art. 407 c.c. e dall’art. 720 bis c.p.c., è semplice e rapido e prevede l’audizione diretta dell’interessato e, se del caso, dei parenti e degli affini da parte del giudice al fine di acquisire tutte le informazioni che permettano di conoscere la situazione del beneficiario e, conseguentemente, di emettere un provvedimento – che ha la forma del decreto e va annotato sia nel registro delle amministrazioni di sostegno che nei registri dello stato civile – adeguato alle specifiche esigenze di protezione del singolo.


La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi ed alla cura dell’interessato (art. 408 c.c.) e ricade, di preferenza, sulle persone più vicine al beneficiario (coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli, fratelli) soprattutto in considerazione del fatto che tutelata è non solo la sfera economico patrimoniale della persona ma tutta la sfera personale dell’individuo, con le sue attività, i suoi bisogni e le sue aspirazioni. In ciò consiste, appunto, la peculiarità dell’istituto, che rappresenta oggi il principale strumento di tutela dei soggetti deboli in una prospettiva di rispetto della persona e delle sue capacità.

 

Paola Nodari, avvocato

 


In collaborazione con Help!


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