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Piotr Cichosz

Acquisti on line: Informazioni e diritto di ripensamento

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Al giorno d’oggi, con la grande diffusione dell’utilizzo dei computer, sempre più spesso si acquistano beni o servizi on line. Tale modalità di conclusione del contratto non permette, tuttavia, all’acquirente di visionare il bene o il servizio offerto e, di conseguenza, di valutarne effettivamente caratteristiche e qualità. Quali sono in questi casi gli strumenti di tutela del consumatore messi a disposizione dall’ordinamento?


Lettera firmata

Gli acquisti fatti on line tramite l’utilizzo dei sempre più efficienti mezzi tecnologici di cui possiamo disporre, così come i contratti conclusi al telefono o tramite fax, radio, televisore, cataloghi, rientrano tra quelli che il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, entrato in vigore il 23 ottobre 2005), provvedimento legislativo che ha operato un riassetto della normativa vigente nel nostro ordinamento in materia di tutela dei consumatori, definisce contratti a distanza.
L’art. 50 del D.Lgs. n. 206/2005 definisce, infatti, in tal modo il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista (cioè da persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista esclusivamente con l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, anche per la conclusione del contratto stesso. In altre parole ciò che contraddistingue questa fattispecie negoziale sono le modalità di conclusione del contratto, che viene stipulato senza la presenza fisica e simultanea delle parti contraenti nello stesso contesto spazio-temporale. L’impossibilità di visionare il bene o il servizio offerto aumentano, in tali ipotesi, la posizione di debolezza del consumatore nonché limitano gravemente la possibilità dello stesso di maturare un consenso pieno e consapevole all’acquisto.
Proprio per tale motivo il legislatore – così come avviene anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, quelli conclusi ad esempio al domicilio del consumatore o durante escursioni organizzate – ha dettato a favore del consumatore una normativa di tutela, consistente soprattutto nella previsione di puntuali obblighi informativi a carico del professionista (artt. 52 e 53 Codice del Consumo) e nel riconoscimento del diritto di recesso dell’acquirente dal contratto (artt. 64-67 Codice del Consumo), normativa finalizzata a ridurre al minimo lo squilibrio esistente tra le parti.
Il consumatore ha, anzitutto, già nella fase antecedente la conclusione del contratto a distanza, diritto di ottenere una serie articolata di informazioni, ritenute dal legislatore essenziali per una scelta di acquisto ponderata, relative sia al professionista (identità, indirizzo), sia al bene o servizio offerto (caratteristiche del prodotto, prezzo comprensivo di tasse e imposte, spese di consegna, modalità di pagamento), sia, infine, all’esistenza o meno del diritto di recesso (modalità e tempi di restituzione).
Tali informazioni, per le quali non è, tuttavia, espressamente prevista la forma scritta se non soltanto prima o al momento dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 206/05, cioè in relazione ad un momento successivo alla conclusione del contratto, debbono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, sì da rendere evidente ed inequivocabile lo scopo commerciale delle stesse, indipendentemente dalla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, e da garantire conseguentemente il rispetto da parte del fornitore dei beni o dei servizi dei fondamentali principi di buona fede e lealtà nelle transazioni commerciali.
Nello specifico caso del commercio elettronico (cioè delle transazioni realizzate tramite Internet), inoltre, l’obbligo gravante sul professionista ai sensi del Codice del Consumo va integrato con quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 70/2003 (recante attuazione della Direttiva 2000/31/CE), in base al quale vanno fornite informazioni in merito a tutte le varie fasi tecniche di conclusione ed archiviazione del contratto nonché in relazione alle eventuali modalità di correzione dell’ordine prima dell’inoltro, informazioni che, oltretutto, debbono poter essere memorizzate e riprodotte dall’acquirente.
Al più tardi al momento dell’esecuzione del contratto, al consumatore vanno fornite poi precise indicazioni sulle condizioni e le concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, sull’indirizzo della sede del professionista ove presentare eventuali reclami, sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, sulle condizioni di recesso in caso di contratti di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Proprio al fine di limitare lo squilibrio esistente tra professionista e consumatore, presunta parte debole del rapporto, il legislatore ha riconosciuto a quest’ultimo un diritto di ripensamento, il già citato diritto di recesso, il quale permette in definitiva all’acquirente, sollecitato dalle esigenze di celerità proprie della tipologia negoziale dei contratti a distanza, di riconsiderare la scelta di concludere il contratto e di cambiare idea, senza necessità di una giusta causa e senza indennità o penalità alcuna a favore della controparte che subisce il recesso (e che deve rimborsare in tal caso le somme già versate dal recedente).
L’art. 64 del Codice del Consumo prevede, sia per i contratti conclusi a distanza che per quelli negoziati fuori dai locali commerciali, il diritto di recedere gratuitamente e senza necessità di specifico motivo entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti (per i contratti a distanza) dal giorno del ricevimento del bene ovvero, nel caso di servizi, dal giorno della conclusione del contratto (art. 65). Il termine è, tuttavia, prolungato sino a novanta giorni (per i contratti conclusi a distanza) in caso di mancato adempimento degli obblighi di informazione relativi al diritto di recesso ovvero in caso di informazione fornita dal professionista in modo incompleto o errato, tale da non consentire di conseguenza al consumatore il corretto esercizio del diritto previsto dalla legge.
Particolare attenzione, infine, va rivolta alle modalità di esercizio del diritto di ripensamento, il quale si attua con l’invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La normativa, sempre tesa alla tutela del contraente più debole, prevede tuttavia anche la possibilità di comunicare il recesso mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che tale comunicazione sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro le quarantotto ore successive.
Paola Nodari, avvocato


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