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Riku Lu

Incidenti stradali: guida pratica per ottenere il risarcimento dei danni subiti

 |  redazionehelp

Soprattutto d’inverno, ma non solo, può capitare con grande facilità: la strada scivolosa, la scarsa visibilità, la stanchezza, un momento di distrazione e… si rimane coinvolti in un incidente stradale. Si tratta di una situazione spiacevole e imbarazzante di fronte alla quale spesso ci troviamo impreparati e non sappiamo come comportarci, rischiando di non avere la calma necessaria a risolvere situazioni spesso meno complicate di come appaiono e rischiando di non tutelare i nostri diritti di cittadini e di assicurati. E allora, cosa dobbiamo fare nel caso in cui, malauguratamente, ci capiti di subire o di causare un incidente stradale?


L’avvocato Martino Fogliato, penalista ed esperto in infortunistica stradale, ci fornisce un prontuario di facile consultazione in modo da non sentirci mai più impreparati. “Dal momento che – sottolinea l’esperto – desidero fornire suggerimenti chiari e facilmente consultabili, riassumerò le mie indicazioni in una serie di punti, riferendomi in particolar modo ai sinistri maggiormente frequenti e di lieve entità, ossia privi di feriti gravi.
• In caso di incidente stradale è di fondamentale importanza raccogliere innanzitutto i dati anagrafici delle persone coinvolte nonché i dati identificativi dei veicoli interessati dal sinistro; se poi si raggiunge un accordo e risulta possibile, è molto importante procedere con la compilazione e la sottoscrizione del modello di constatazione amichevole, che va sempre conservato all’interno dei nostri autoveicoli. Raccomando particolarmente di mantenere la calma e di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine solo se esiste totale disaccordo sulla dinamica del sinistro, così come suggerisco di portare sempre con sé una fotocamera o un telefono cellulare dotato di macchina fotografica, fondamentale per scattare nell’immediatezza del fatto le foto dei veicoli coinvolti e dei luoghi dell’incidente.
• Per quanto riguarda la procedura relativa al risarcimento dei danni sia fisici che materiali esistono due modalità; in entrambi i casi la procedura è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni entrato in vigore nel gennaio 2006 con il D.L. 209/2005. La legge distingue infatti due situazioni principali: l’incidente tra due veicoli e quello in cui rimangono coinvolte più di due autovetture. Nel caso di sinistro tra due veicoli viene applicata la procedura definita di “indennizzo diretto”, in base alla quale la compagnia di assicurazione della persona che ha subito l’incidente risarcirà i danni al proprio cliente per poi richiedere il denaro versato alla compagnia assicurativa del soggetto che ha causato il sinistro. Nel caso in cui invece l’incidente avvenga tra più veicoli l’impresa tenuta a pagare il danno sarà quella del veicolo che ha causato l’incidente.
• Per richiedere il risarcimento dei danni, sia nel caso che si subisca un incidente sia nel caso lo si provochi, è necessario inviare alla compagnia di assicurazione una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale bisogna indicare obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali delle parti coinvolte, i dati relativi alle autovetture, la dinamica del sinistro, i giorni, i luoghi e gli orari nei quali le auto possono essere periziate e, quando verrà effettuata, la perizia medico-legale attestante il danno fisico patito. Ricordo anche di allegare sempre copia del modulo di constatazione amichevole.
• Una volta ricevuta la raccomandata, ossia a partire dalla data impressa sulla cartolina di ritorno, la compagnia di assicurazione ha tempo 60 giorni per risarcire il danno materiale, che può essere ridotto a 30 se le parti hanno sottoscritto la constatazione amichevole; per il danno fisico il tempo concesso alla compagnia di assicurazione è invece di 90 giorni. Una volta formulata l’offerta, che deve sempre essere motivata (pena sanzioni penali), il danneggiato sarà libero di accettarla oppure può decidere di intentare una causa in Tribunale al fine di ottenere un maggior risarcimento. Qualora si scelga la seconda opzione, ricordo che il nuovo Codice delle Assicurazioni vieta al danneggiato di intentare una causa prima che siano decorsi i tempi previsti per il risarcimento, così come impedisce tale procedura nel caso in cui la richiesta di risarcimento non presenti tutte le caratteristiche e le informazioni elencate precedentemente. Raccomando quindi di seguire attentamente le prescrizioni riportate nell’art. 148 del Codice in cui è indicato l’esatto contenuto che deve avere la lettera di richiesta del risarcimento: eviteremo così brutte sorprese in Tribunale.
• Qualora invece accada un incidente e una persona si trovi a bordo di una delle auto coinvolte in qualità di trasportato, ai sensi dell’art 541 del Codice delle Assicurazioni dovrà richiedere il danno e verrà risarcito dalla compagnia di assicurazione dell’auto su cui viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità che questa ha avuto nella dinamica del sinistro.
• Infine, una novità: con il 1° marzo 2010 il Decreto Legislativo n. 28/2010 ha creato l’istituto della mediazione in base al quale, prima di andare in causa, sarà obbligatorio chiedere l’intervento di un mediatore che cerchi di trovare un accordo tra le parti. è ovvio che tale strumento potrebbe indebolire la posizione del danneggiato rispetto alle forti compagnie di assicurazioni, le quali tendono già a condurre una trattativa mediatoria per costringere l’utente ad accettare il risarcimento proposto. L’unico sistema per evitare questo sbarramento può essere quello di sporgere querela contro il responsabile del danno entro tre mesi dalla data del sinistro: si attiverà così un procedimento penale nei confronti del quale l’istituto della mediazione non può essere applicato, consentendo così al danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni al responsabile e alla sua compagnia di assicurazione”.
Francesca Fogliato


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