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Furto in albergo: un risarcimento rifiutato

 |  Redazione Sconfini

Recentemente, in occasione di un soggiorno montano, ho lasciato nella mia camera d’albergo il mio orologio. Chiusa regolarmente a chiave la porta della stanza, mi sono allontanato dall’albergo per l’intera giornata; al rientro scopro, con meraviglia e disappunto, che l’orologio non c’è più.

Mi rivolgo, quindi, al proprietario dell’albergo, evidenziando l’episodio e reclamando il risarcimento per la perdita dell’oggetto, pari al suo valore d’acquisto di 250 Euro. L’albergatore alla mia richiesta contrappone un secco rifiuto, dichiarandosi non responsabile in quanto, secondo lui, avrei dovuto depositare l’oggetto prezioso nella cassaforte dell’albergo così come indicato da apposito cartello messo al banco d’accettazione. Può l’albergatore rifiutare il risarcimento, pur avendogli contestato la sua responsabilità come custode?

Lettera firmata

 

Chiarisco al signore, innanzitutto, che la responsabilità alla quale fa riferimento trova collocazione apposita nell’articolo 1783 c.c. il quale dispone che gli albergatori devono essere considerati responsabili per ogni deterioramento o distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. Il legislatore va oltre la generica pronuncia di responsabilità, indicandola con precisione con riferimento non solo alle cose che si trovano all’interno dell’albergo, ma anche a quelle fuori dello stesso prese in custodia. Unico limite a tale responsabilità è quello relativo al valore di quanto eventualmente si contesti deteriorato, distrutto o sottratto, limite indicato in 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Sempre nell’ambito della limitazione (od esclusione) di responsabilità per l’albergatore, vi è da considerare l’ipotesi di cose dimenticate, ove l’albergatore risponde iMarcello Giordanon misura minima non avendo questi infatti, nel caso specifico, alcun obbligo di custodia.

 

Come il signore potrà ben constatare, il Legislatore è stato circostanziato e preciso nell’indicare quantitativamente e qualitativamente la responsabilità dell’albergatore nel caso ipotizzato.

 

Ma veniamo allo spiacevole episodio che ha coinvolto il signore. Sicuramente l’albergatore non può esimersi dalla responsabilità facendo generico riferimento al cartello posto all’ingresso nel banco d’accettazione, ove s’invita la clientela a depositare i preziosi in cassaforte. È evidente che, anche da un punto di vista strettamente logico, il concetto di preziosità mal si attaglia ad un bene di valore sicuramente tangibile ma non tale da poterlo considerare prezioso: si fa riferimento, infatti, ad un orologio del valore di 250 Euro; valore, si badi bene, riferito al momento dell’acquisto, e quindi riferentesi ad oggetto nuovo e non usato come nel caso di specie.

 

Conseguenzialmente alcun tipo di censura può essere sollevata al signore cliente, il quale ha agito con la normale diligenza comune, considerando assolutamente prudente lasciare all’interno di una stanza d’albergo (peraltro chiusa a chiave) quest’oggetto personale; oggetto che, quindi, era alla disponibilità unicamente del personale dell’albergo stesso, in quanto unico soggetto in grado di accedere alla stanza oltre al cliente.

 

Al di là delle considerazioni d’ordine pratico ed organizzativo che imporrebbe la misura prudenziale da parte dell’albergatore di munirsi d’apposita polizza coprente il rischio di cui si discute, è pur vero che questi dovrà giocoforza fare fronte alla sua responsabilità offrendo congruo risarcimento, tenendo presente tra l’altro che, anche se il signore non fa preciso riferimento al numero di giorni relativi alla sua permanenza in albergo, è ipotizzabile che comunque quanto da lui corrisposto giornalmente per la disponibilità della stanza e contestuale trattamento alberghiero, moltiplicato per il coefficiente 100 previsto dalla legge, totalizzi un importo più che congruo per poter rifondere il danno arrecato.

 

A questo punto, però, è opportuno precisare che unico onere per il signore sarà quello di (possibilmente) concordare con l’albergatore l’importo da corrispondere, tenendo presente che non risponde ad equità la richiesta di corresponsione del prezzo pieno d’acquisto dell’orologio, dovendosi al contrario conteggiare un depauperamento da uso che sicuramente comporterà una contrazione del valore iniziale. Ovviamente, qualora accordo bonario non fosse possibile, consiglierei, di comune accordo con l’albergatore, di riferirsi ad un parere di un esperto di settore, per esempio un orologiaio.

 

Va senza dire che, qualora l’albergatore confermasse, a fronte di tale richiesta, il suo atteggiamento iniziale di diniego al risarcimento, al signore non rimarrà che adire l’Autorità Giudiziaria per avere Giustizia, ed in quella sede espletare non solo e non tanto indagini tese a dimostrare la responsabilità dell’albergatore, ma anche finalizzate all’individuazione di un giusto importo da corrispondere a titolo di risarcimento. Accertata la responsabilità dell’albergatore in sede giudiziale, questi ovviamente dovrà corrispondere la somma che il Giudice accerterà come dovuta, gravandola del rimborso spese legali sostenute.

 

L’auspicio, ovviamente, è che in considerazione del contenuto valore del danno subito e dell’importanza di salvaguardare sempre e comunque l’immagine di correttezza di un albergatore nei confronti di un cliente, il buon senso abbia il sopravvento portando ad un accordo stragiudiziale.

 

avv. Marcello Giordano

 

 
In collaborazione con Help!

 

  


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