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Al cinema con lo sconto

 |  Redazione Sconfini

 

Come appassionato di cinema, ormai da tempo acquisto presso una multisala della mia città una card prepagata che dà diritto ad un prezzo scontato sul biglietto di ingresso alle

proiezioni. La tessera è acquistabile alle seguenti condizioni: 1 euro per il primo acquisto della card, oltre al prezzo della stessa, e limite al 31 dicembre dell’anno in corso per poter cumulare sulla card l’eventuale credito residuo della precedente tessera posseduta. Mi chiedo: quanto all’importo di 1 euro chiesto come “primo acquisto di card”, non è ingiusto visto e considerato che io sono un vecchio abbonato e quindi come tale non dovrei essere considerato un nuovo cliente? Ed ancora: per quanto attiene il termine entro il quale ho diritto di usufruire del precedente credito sulla card sostituita, non sarebbe più giusto poter contare su di un lasso di tempo più comodo?  (Lettera firmata)

 

Ricevo ripetutamente da parte dei lettori di Help! segnalazioni e doglianze simili a questa. Per tutte valga una prima considerazione di carattere generale: indubbiamente attualmente il consumatore (inteso nella sua accezione più ampia) è sicuramente più informato e più consapevole di quanto non lo fosse nel passato, ma è pur vero però che come “contropartita” si constata come il produttore di beni o servizi (come nel caso trattato) a più riprese dimostri di non comprendere appieno come il cliente sia da considerare (come in effetti è) l’unico vero “capitale aziendale”, e come tale da gestire con estrema professionalità, oculatezza e trasparenza; pena – in caso contrario – la perdita dello stesso come effetto immediato, e la divulgazione di un’immagine aziendale negativa come ulteriore riflesso.

 

Ma veniamo al concreto: non vi è dubbio che il lettore all’atto di pagamento della card abbia, di fatto, stipulato con la multisala un contratto di fornitura di servizio con condizioni generali riconducibili a quanto previsto dall’art. 1341 C.C., condizioni generali che, essendo già predisposte unilateralmente dalla multisala, rientrano nell’ambito dei cosiddetti contratti per adesione, ove il lettore acquirente della card assume la veste cosiddetta di aderente, e come tale libero di acaltcettare o meno le condizioni senza poter intervenire sul loro contenuto. Il caso prospettato dal lettore – per intenderci – non differisce dal contratto di erogazione acqua, luce, gas, telefono e simili.

 

Siffatta situazione che indubbiamente avvantaggiava – come in effetti tuttora avvantaggia – uno solo dei contraenti, ha trovato una soluzione equitativa e trasparente con numerose normative europee che, di fatto, hanno supportato con maggiore efficacia ciò che già prevede ordinariamente il vigente Codice Civile in tema di clausole vessatorie a norma dell’art. 1469/bis.

 

È intuibile come la vessatorietà di una clausola inserita in un contratto ordinario (ed a maggior ragione in un contratto per adesione, qual è quello di cui si sta discutendo) è circostanza piuttosto complessa da appurare, ed in questo ci soccorre il I comma del citato art. 1469 bis C.C., allorquando specifica che: “Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

 

Da tutto ciò deriva che unicamente a fronte di una raggiunta prova di vessatorietà nei termini e limiti sopra indicati il lettore potrebbe avere titolo (il condizionale è d’obbligo) per contestare le condizioni del contratto di cui usufruisce. È pur vero però che qualora tale prova non si raggiunga, ci si troverà inevitabilmente di fronte ad una circostanza sfavorevole al lettore, ovverosia da parte dell’erogatore del servizio (la multisala) il poter fondatamente richiamarsi ad una libera determinazione di mercato alla quale il consumatore potrà aderire o meno.

 

Da ultimo, non certo in ordine di importanza, ribadisco quanto più volte evidenziato in questa rubrica, ovverosia il problema per il consumatore di valutare, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni, il rapporto costi/benefici, tenendo presente che una qualsiasi azione nei confronti dell’erogatore del servizio presuppone esborsi per avere Giustizia con l’auspicio di poter vedere gli stessi in sede di statuizione favorevole opportunamente rimborsati.

 

Un consiglio pratico, quindi, per ultimo: caldeggio per il lettore un’attenta valutazione del mercato nell’ambito delle multisala, optando per le condizioni ritenute più favorevoli ed abbandonando così altre ipotesi ritenute ingiustificatamente onerose. Atteggiamento, questo, ritenuto assolutamente opportuno a fronte però di un auspicabile comportamento da parte della eventuale multisala prescelta di informazione corretta, veritiera, trasparente.

 

Marcello Giordano, avvocato

 


In collaborazione con Help! 

 

 


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