Servizi non richiesti, un disagio da risarcire
Recentemente ho ricevuto una bolletta telefonica riferentesi alla mia utenza domestica, scoprendo – con stupore e disappunto – l’addebito sulla stessa di un servizio particolare da me mai richiesto. Mi sono attivato immediatamente per
segnalare l’inconveniente al mio gestore telefonico, il quale, pur assicurandomi pronto intervento per risolvere il problema, a distanza di tempo ancora oggi non ha provveduto a trovare una soluzione. Nel frattempo ho cercato in tutti i modi di farmi ascoltare bussando a svariate porte con dispendio di tempo e denaro, ma senza risultato. Mi chiedo: quando il servizio non richiesto mi sarà disattivato riconoscendomi nulla dovere per questo, potrò chiedere il risarcimento per il disagio arrecatomi? (Lettera firmata)
Negli ultimi anni in Italia si è assistito alla liberalizzazione della telefonia fissa, che ha comportato la fine del monopolio di settore della Telecom Italia e l’apertura del mercato delle telecomunicazioni alla libera concorrenza degli altri fornitori di servizi di telefonia fissa. Come è noto, tali fornitori possono impiantare proprie centrali e collegamenti di linee telefoniche, ovvero utilizzare le reti di altri gestori, offrendo agli utenti tutte le tipologie di traffico telefonico richiesto.
Ciò ha portato all’aumento del numero dei contratti telefonici stimolati dalle nuove e diverse iniziative commerciali offerte dalle aziende, che permettono ai consumatori di servirsi di più fornitori di telefonia contemporaneamente, in base ad una scelta di convenienza economico-qualitativa.
Allo sviluppo delle contrattazioni è seguito un incremento esponenziale del contenzioso tra utenti ed aziende telefoniche, solo parzialmente limitato dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti ai Co.re.com. (Comitato regionale per le comunicazioni) imposto dalla normativa. Tale situazione può quindi relativamente confortare il lettore in quanto il problema che pone evidentemente è di estrema attualità e coinvolge un’utenza estremamente vasta.
Invero, solo recentemente i Giudici si sono posti il problema di dare voce alla pressante richiesta del cittadino utente di vedersi riconosciuto – sia pure in via equitativa – il diritto ad essere risarcito dell’indubbio disagio venutosi a creare a seguito di una cattiva esecuzione di un obbligo contrattuale com’è nel caso prospettato dal lettore, disagio che fino a poco tempo fa non aveva diritto di ingresso nelle aule giudiziarie innanzi alle quali veniva discusso solo ed unicamente il danno patrimoniale, se ed in quanto dimostrato.
Attualmente, però, si aprono nuove prospettive nella configurazione di un danno non patrimoniale da inadempimento, per taluni fondato sull’art. 2059 C.C., per altri sui principi regolatori della responsabilità contrattuale. In entrambe le ipotesi l’ampliamento della tutela è di particolare importanza nelle controversie in cui – come nei contratti di telefonia – il valore economico del danno patito è spesso di lieve entità, ma non per questo il pregiudizio complessivo subito dall’utente può considerarsi meno rilevante.
Sulla base di quanto evidenziato consiglio senz’altro il lettore di chiedere formalmente al suo gestore telefonico, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di essere risarcito anche per il danno morale rappresentato dal disagio subito a seguito del disservizio venutosi a creare per fatto e comportamento dovuto ai suoi uffici.
È evidente però che qualora il gestore non intenda riconoscere lo specifico danno richiesto dal lettore, a questo non rimarrà altra soluzione se non rivolgersi al Giudice competente, il quale valutata la situazione procederà con sentenza a condannare il gestore nei termini richiesti dal lettore. Consiglio comunque il lettore di valutare, prima di intraprendere la strada prospettata, l’opportunità dell’azione in rapporto all’obiettivo che si prefigge, e l’attività che dovrà essere svolta: un tanto non certo per scoraggiarlo, ma affinché abbia la consapevolezza che ottenere Giustizia non è – purtroppo – sempre cosa agevole.
Marcello Giordano, avvocato