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Guida in stato di ebbrezza: esistono limiti nell’impiego dei prelievi ematici?

 |  Redazione Sconfini

Le feste natalizie, si sa, portano con sé un gran numero di occasioni in cui ci si incontra con amici e parenti per trascorrere giornate fatte di serenità, compagnia, regali, piatti gustosi e… abbondanti brindisi. Che si tratti della cena aziendale prima delle ferie invernali, della notte della Vigilia, del giorno di Natale o del Veglione di San Silvestro, ogni occasione è buona per alzare i calici e brindare con ottimi spumanti, magari tenuti in serbo per l’occasione. Peccato che poi, però, bisogna prendere l’auto per tornare a casa, rischiando di incappare nella pattuglia di turno e di essere sottoposti alla tanto temuta prova alcolimetrica. È proprio in questo periodo infatti che si registra il maggior numero di contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, sanzione che colpisce pesantemente sia uomini che donne e, specialmente dopo l’approvazione delle ultime modifiche al Nuovo Codice della Strada, comporta pene davvero severe.

Per ridurre drasticamente il numero di incidenti stradali causati dall’assunzione di bevande alcoliche le forze dell’ordine si servono di molti strumenti e alcuni di essi, primo fra tutti il prelievo di sangue, consentono di avere risultati molto precisi. Spesso tuttavia si tratta di esami di carattere invasivo che si sovrappongono a quelli svolti nella pratica sanitaria e, esattamente come questa, devono rispettare regole precise che non ledano l’individualità della persona sottoposta ad accertamento. Proprio nel caso dell’impiego dei risultati derivati dai prelievi ematici esistono infatti chiari limiti. È fatto recente la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in base alla quale un uomo prima sottoposto a contravvenzione e rinviato a giudizio per guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, è stato poi assolto perché il fatto non sussiste. Il signore in questione si trovava alla guida della propria motocicletta quando veniva coinvolto in un impatto con un altro veicolo e, in seguito ad esso, veniva trasportato in ospedale; qui gli veniva diagnosticata una lesione per la cui cura non era necessario procedere al prelievo del sangue, esame invasivo che quindi si sarebbe dovuto effettuare solo dopo aver ottenuto il consenso del paziente. Nonostante ciò, le forze dell’ordine hanno richiesto al personale medico di effettuare l’accertamento senza aver ottenuto il permesso del soggetto e, una volta ottenuti i risultati, lo hanno sottoposto alla sanzione poi completamente annullata in fase di giudizio.


Argomento spinoso, quindi, e decisamente di grande attualità. Per chiarirci le idee, ci siamo rivolti proprio al legale dell’imputato, l’avvocato Martino Fogliato del foro di Belluno.


Avvocato, la sentenza che lei è riuscito ad ottenere per il suo cliente afferma che la pena risulta annullata perché il prelievo ematico eseguito al fine di accertare il tasso alcolemico nel sangue dell’imputato è stato eseguito senza rispettare il principio dell’inviolabilità della persona previsto dalla Costituzione. Cosa significa?

“L’articolo 13 della Costituzione, alla base di questa e di molte altre sentenze emesse in tale ambito, afferma che la libertà dell’individuo non può essere prevaricata in nessun modo, ad eccezione di alcuni casi particolari in cui comunque tale principio non viene mai violato, semmai viene messo “a dura prova”, proprio come nel caso degli accertamentalti per rilevare la guida in stato di ebbrezza. In tali casi il rispetto dell’individuo è tutelato dalla legge, che con le sue norme disciplina anche questi casi limite”.


Può farci un esempio?

“Certo. Restando in argomento, tutti noi sappiamo che nel caso in cui le forze dell’ordine decidano di sottoporre un automobilista ad una prova alcolemica, quest’ultimo non è obbligato a sostenerla, proprio perché non è possibile prevaricarne la libertà. Al tempo stesso però la legge disciplina questo caso, affermando che rifiutare di prestarsi a questo test costituisce un reato regolamentato dal Codice Penale e per il quale si prevede una pena”.


Facciamo allora un passo indietro, per capire meglio l’argomento. Innanzitutto, attraverso quali modalità viene accertata la presenza di sostanze alcoliche nei soggetti alla guida di veicoli?

“Il Codice della Strada prevede l’utilizzo di qualsiasi strumentazione tecnica, purché questa sia stata regolarmente omologata e approvata dal Ministero degli Interni. Diciamo che le modalità impiegate dalle forze dell’ordine sono essenzialmente tre: la modalità strumentale, quella biologica e quella sintomatica. La prima, forse quella più nota, si avvale di stick ed etilometri, che misurano la presenza di sostanze alcoliche attraverso l’esame dell’alito; la seconda, decisamente più invasiva, e impiegata solo in casi particolari, prevede il prelievo del sangue e l’analisi dello stesso; mentre la terza, usata di rado e in casi eccezionali, prevede che gli agenti si affidino alle loro capacità sensoriali e alla loro esperienza professionale, in quanto sono chiamati a valutare personalmente lo stato del soggetto (odore dell’alito, sicurezza nella deambulazione ecc.). Per ogni modalità descritta, ma in particolare per quanto riguarda le prime due, è necessario il consenso della persona oggetto di rilevazione la quale, come abbiamo spiegato precedentemente, è libera di rifiutare l’analisi pur sapendo di compiere un reato. Sia l’accertamento strumentale che quello sintomatico viene svolto in presenza delle forze dell’ordine: l’utente segue direttamente sia la fase di svolgimento che la determinazione del risultato, avendo anche la facoltà di essere affiancato da un difensore. Per quanto riguarda gli accertamenti biologici sono necessarie precauzioni maggiori perché prelevare del sangue per rilevare la presenza di alcol (così come far analizzare un capello o delle urine al fine di accertare la presenza di droga) costituisce un accertamento definito “invasivo della persona”, per il quale si prevede una procedura esecutiva che deve sottostare a regole ferree, prima fra tutte il rilascio di un consenso scritto da parte della persona sottoposta ad accertamento”.


Quali sono le procedure la cui esecuzione può essere espressamente effettuata e/o richiesta dalle forze dell’ordine?

“Le forze dell’ordine possono richiedere qualsiasi tipo di accertamento. Per quanto riguarda l’esecuzione delle procedure, svolgono sempre direttamente e personalmente quelle che rientrano nelle metodiche strumentali, mentre possono svolgere gli accertamenti biologici servendosi di strutture ospedaliere della zona oppure attraverso personale appartenente al proprio corpo medico. Nel periodo estivo, specie nelle città dove si concentra un gran numero di giovani (come accade in alcune note località turistiche) capita infatti di incontrare parecchie ambulanze all’interno delle quali personale facente parte delle forze dell’ordine e preposto a tale mansione esegue prelievi ematici ed altri accertamenti biologici”.


In quali casi la rilevazione della presenza di sostanze alcoliche viene eseguita mediante prelievo ematico?

“Il prelievo di sangue costituisce una procedura dettagliata ed invasiva, pertanto viene eseguita solo in casi particolari, ossia quando si vuole appurare la presenza di alcol o stupefacenti in una persona considerata gravemente a rischio per la salute e la sicurezza propria e altrui oppure in tutti i casi in cui non sia possibile impiegare la procedura strumentale (per esempio nel caso in cui sia accaduto un incidente stradale)”.


Qual è la differenza fra una situazione in cui può essere eseguito un prelievo di sangue senza chiedere il consenso al paziente e quella in cui invece un paziente deve essere informato?

“La prima circostanza rientra nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale o comunque esista la necessità di ricoverare la persona fermata dalle forze dell’ordine (come nel caso in cui, per esempio, una persona venga sottoposta al controllo da parte di una pattuglia e, scendendo dall’auto, cada e sbatta la testa): in tal caso i sanitari, seguendo il protocollo di ingresso del paziente, dovrebbero procedere comunque al prelievo di sangue dal paziente, pertanto le forze dell’ordine possono entrare in possesso dei risultati senza il consenso del soggetto e, se sono positivi, possono trasmetterli al Tribunale e sottoporre la persona ad un procedimento penale. Al contrario se la persona, a seguito dell’incidente, non presenta lesioni tali da necessitare il prelievo del sangue e questo viene effettuato solo perché richiesto dalle forze dell’ordine, è necessario che la persona sottoposta ad accertamento produca un’apposita accettazione scritta: se ciò non avviene, le Autorità possono comunque entrare in possesso dei risultati ottenuti, ma non possono sottoporre la persona a giudizio, anche se il test risulta positivo”.


Qual è il modulo attraverso cui viene inoltrata la richiesta di eseguire il prelievo ematico e con il quale il paziente esprime il proprio consenso?

“Si tratta di un modulo in dotazione alle forze dell’ordine nel quale si richiede all’ospedale copia dei risultati ottenuti dal prelievo del sangue indicando le motivazioni della richiesta. Nella parte sottostante esiste uno spazio dove il paziente sottoposto all’accertamento deve dichiarare se concorda sull’utilizzo dei risultati delle analisi da parte delle forze dell’ordine”.


In quali casi consiglia ai cittadini di richiedere spontaneamente esami più invasivi, al fine di appurare se realmente hanno assunto bevande alcoliche?

“Sotto il profilo tecnico, il prelievo del sangue è senz’altro la modalità che consente di ottenere risultati maggiormente attendibili. Consiglio pertanto ai cittadini che sappiano di non aver assunto sostanze alcoliche e vengano invece sottoposti ad un controllo che rilevi il contrario, di richiedere alle forze dell’ordine di accompagnarli presso la struttura ospedaliera più vicina per svolgere un prelievo di sangue”.

Francesca Fogliato

 



TOLLERANZA ZERO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI

Di seguito riportiamo le novità introdotte nel Nuovo Codice della Strada in tema di guida in stato d’ebbrezza: da leggere e osservare con attenzione.

• I conducenti di età inferiore a 21 anni e quelli che possiedono la patente da meno di tre anni devono presentare un tasso alcolemico pari a 0 grammi per litro. Se vengono sorpresi con un tasso tra 0 e 0,5 g/l sono puniti con una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da 155 a 624 euro; se il tasso è invece compreso tra 0,5 e 0,8 g/l la pena è aumentata di un terzo; se è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l la pena è aumentata da un terzo alla metà. In tutti i casi la patente è revocata e la pena risulta raddoppiata qualora il conducente provochi un incidente stradale.

• I conducenti di tutte le età sorpresi a guidare con un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,8 g/l non sono più sottoposti, come invece accadeva in passato, a procedimento penale, ma “solo” ad una sanzione amministrativa imposta dal Prefetto e costituita dal pagamento di una somma di denaro.

• Resta invece il procedimento penale a carico di quanti vengono sorpresi a guidare con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,2 g/l; al di sopra di questo limite, poi, si aggiunge la confisca del mezzo.


In collaborazione con Help!


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