Overbooking: i diritti prendono il volo?
La legislazione posta a tutela del viaggiatore in caso di overbooking è cambiata di recente: a partire dal febbraio 2005 il vecchio Regolamento 295/91/CEE del Consiglio è stato sostituito e ampliato dal nuovo Regolamento comunitario (CE n. 261/04, GU L 046 del 17.2.2004).
Innanzitutto è opportuno ricordare che il viaggiatore è titolare di diritti diversificati a seconda che si sia alla presenza di vero e proprio overbooking, di cancellazione di un volo o di semplice ritardo. Vediamo in sintesi.
In caso di negato imbarco (overbooking), la compagnia aerea è anzitutto tenuta a fare un appello affinché delle persone rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba quindi negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi hanno i seguenti diritti:
I) la scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale, o un volo alternativo ad una data successiva;
II) una compensazione pecuniaria di 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km, di 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 km, di 600 euro per tutte le altre tratte; tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50% qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi rispettivamente di 2, 3 o 4 ore l’orario d’arrivo del volo originario prenotato;
III) la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza, cioè à fornire gratis al passeggero: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso poi che si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto:
1) al rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale;
2) alla stessa compensazione pecuniaria spettante in caso di negato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato avvertito due settimane prima della partenza, tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al più presto 2 ore prima dell’ora prevista ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore, e infine meno di sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto; com’è naturale, la compensazione pecuniaria non è dovuta qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore;
3) all’assistenza con rinfreschi, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In caso di ritardo del volo, il viaggiatore ha diritto all’assistenza di cui sopra (pasti e bevande, telefonate, ecc.) se il volo è in ritardo di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte. Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. Il passeggero ha in ogni caso il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari, salvo il caso in cui si sia offerto volontario per cedere la sua prenotazione in cambio di una compensazione.
Esiste poi un obbligo di informazione: infatti, la compagnia aerea ha l’obbligo di consegnare ai passeggeri, ai quali è stato negato l’imbarco, un modulo che illustri i loro diritti. Inoltre, il vettore aereo deve fissare le regole che segue per l’imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato e metterle a disposizione del pubblico presso le agenzie e presso i suoi banchi di accettazione.
Una formula leggermente diversa è prevista quando il fenomeno dell’overbooking avvenga all’interno di un viaggio “tutto compreso”. In questo caso, il vettore aereo ha l’obbligo di compensare il tour operator con cui il passeggero ha stipulato il contratto. A sua volta l’operatore è tenuto a versare le somme percepite a tale titolo ai propri clienti che siano stati colpiti da questo tipo di inconveniente.
avv. Augusto Truzzi, Confconsumatori