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Primavera, tempo di piante, fiori e… giardini condominiali

 |  Redazione Sconfini

In alcuni casi, tra gli inquilini e i proprietari degli appartamenti che possiedono uno spazio condominiale verde, si trova un volenteroso vicino con il pollice verde che ben volentieri presta al benessere del giardino comune la sua competenza e il suo tempo.

Più spesso, però, si ricorre a ditte o giardinieri esterni per la cura del verde comune. E quindi chi paga? Ma soprattutto, come vengono ripartite le spese e chi deve aprire il portafoglio se un condomino decide di piantare degli alberi di sua spontanea volontà all’interno del giardino condominiale?
Prima di tutto una premessa. L’art. 1117 del Codice Civile non menziona espressamente i giardini, gli spazi verdi tra gli spazi comuni. La norma include i cortili, che però hanno significato e funzioni ben diverse dai giardini. In ogni caso, affinché possa ravvisarsi il diritto di condominio sulle aree verdi, è necessario che sussista una relazione di accessorietà tra queste e l’edificio in comunione e un collegamento funzionale con le unità immobiliari di proprietà singola. Per questo motivo solitamente la disciplina degli spazi verdi comuni è normata dal regolamento condominiale. La consuetudine però è abbastanza consolidata e tende ad inglobare anche il giardino all’interno della categoria dei “cortili”.
Cominciamo con la risposta alla prima domanda, che è quella che più facilmente si può riscontrare nella quotidianità. Le spese per la manutenzione dei giardini condominiali rientrano tra le spese cosiddette ordinarie (quindi spettano al conduttore di un appartamento in affitto e non al proprietario, per esempio) e sono nella maggior parte dei casi disciplinate dal regolamento di condominio. Qualora esso non dovesse riportare in nessuno dei suoi articoli la suddivisione delle spese di manutenzione del verde comune, vale la norma che disciplina la maggior parte delle spese “ordinarie”, ovvero la divisione in millesimi. Capita, però, che i condomini si mettano d’accordo per ripartire le spese del giardino in parti uguali: in questo caso la decisione deve essere precisamente inclusa all’interno del regolamento condominiale.
Appena più complesso, ma di poco, il discorso relativo alla possibilità di un condomino di piantare uno o più alberi all’interno del giardino comune. In questi casi possiamo ravvisare due diversi possibili sviluppi.
1. Il condomino pianta a sue spese l’albero (gli alberi) senza dire niente a nessuno e lo cura di tasca sua. Se quell’albero fosse fonte di diatribe condominiali, comunque, l’assemblea potrebbe chiederne l’immediata rimozione, per non esserne stata informata. Se l’albero dovesse crescere troppo, oppure dovesse togliere luce e aria a un determinato appartamento, il proprietario avrebbe tutto il diritto di riportare la situazione precedente.
2. Il condomino chiede all’assemblea condominiale la possibilità di piantare uno o più alberi all’interno del giardino comune. L’assemblea delibera dando parere negativo o positivo. Se è negativo il condomino non può piantare l’albero neppure a proprie spese, mentre se è positivo sarà l’assemblea a decidere se le spese di acquisto, piantumazione, potatura e manutenzione dell’albero debbano essere ripartite come le altre spese del giardino (quindi in millesimi o in parti uguali) oppure debbano ricadere sul proponente di questa iniziativa. In quest’ultimo caso, l’ideatore della proposta può decidere di tornare sui suoi passi se il suo intendimento era quello di dividere le spese con gli altri condomini.
In tutti i casi, comunque, i frutti dell’albero sono di proprietà di tutti i condomini, poiché anche l’albero (se piantato a cure e spese di un singolo condomino) nel momento in cui viene piantato in uno spazio comune diventa di proprietà dell’intero condominio. Giammai infatti un condomino può appropriarsi di una porzione di spazio comune indiviso. Lo spazio sopra il quale si trova la base dell’albero è infatti di proprietà di tutti i condomini ed evidentemente anche tutto ciò che questo spazio contiene è di proprietà di tutti.


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