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Quanto mi costa l’ascensore?

 |  Redazione Sconfini

Caro Help!, leggo a pag. 21 del n. 42 di aprile 2007 che nel caso di ascensori installati successivamente alla costruzione dell’edificio, il condomino che volesse entrare nella comunione deve pagare la quota che sarebbe stata dovuta al momento della costruzione dell’impianto adeguatamente rivalutata. La domanda è: corretta la rivalutazione monetaria ma alla stessa non va considerata (a defalco) la vetustà dell’impianto che non è più di nuova costruzione? Nel mio condominio l’ascensore, successivamente installato, risulta di proprietà esclusiva di due condomini su dieci, e il costo di costruzione non è stato mai precisato né dimostrato. In modo informale i proprietari dell’impianto chiedono al condomino che manifesta interesse all’ingresso nella comunione un terzo di un valore valutato a loro discrezione, che però risulta maggiore di una nuova costruzione di migliore impatto e di migliore tecnologia e funzionamento. Quali sono le legittime pretese di trasparenza della valutazione spettante al subentrante?

Lettera firmata

 

Il nostro lettore avanza due domande: la prima, innanzitutto, mostra un’interpretazione del problema con una proiezione attenta soltanto ad una faccia della medaglia. In pratica, la legge dice che si ha diritto ad entrare nella comunione di un ascensore e che per entrarvi bisogna pagare la quota rivalutata al giorno di ingresso. Invece, nella domanda del nostro lettore si sottende il fatto che essendo l’impianto più vecchio, bisogna sottrarre una quota per la sua “vecchiaia”. Ma allora, se così bisognerebbe ragionare, dall’altra parte ci si potrebbe opporre sommando tutte le spese sostenute dal giorno di installazione al giorno di allargamento della comunione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria…

“Più volte i tribunali si sono infatti limitati a far rispettare alla lettera quello che già si trova nel Codice civile – spiega l’amministratore di condomini Daniele Dolce – sottolineando che gli altri condomini possono naturalmente sempre partecipare anche in un momento successivo nella comunione dell’ascensore”. Tuttavia tale diritto dei condomini non è gratuito. “I condomini – aggiunge Dolce – sono tenuti a partecipare nei costi di installazione e di manutenzione dell’impianto comune e, solo dietro corresponsione della loro quota, possono usufruire del diritto di utilizzazione dell’impianto” (Pret. Milano 19 maggio 1085, Cass. 1 aprile 1005 n. 3840 ecc.). Quando un condomino decide di entrare nella comunione contribuisce ai sensi dell’articolo 1120 c.c. alle spese (rivalutate) per la sua costruzione e, da quel momento, a quelle di manutenzione.

Discorso diverso merita il fatto che i proprietari dell’impianto non siano in grado di dimostrare quanto è stato speso per l’installazione dell’ascensore e che filosofia ha seguito il riparto delle spese. In queste condizioni non esistono sufficienti elementi per stabilire l’equità della richiesta “informale”, e stando alle parole del nostro lettore anche un po’ esosa, avanzata dai proprietari dell’ascensore. Bisogna però stabilire il giusto prezzo per l’ingresso di un nuovo condomino nella comunione: quindi, è necessario dimostrare i costi realmente sostenuti e applicare la stessa metodologia di riparto dei costi.

Giuseppe Morea

 

 

 

 


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