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Il cane non si tocca, anche se abbaia

 |  Redazione Sconfini

Per meglio inquadrare il quesito va precisato che per una buona convivenza in condominio è necessario prendere ogni precauzione per non causare disturbo.

In quasi tutti i condomini vi è la presenza di animali domestici all’interno dei singoli appartamenti e, spesso, i condomini si chiedono entro quali limiti il diritto individuale di tenere presso di sé animali domestici possa essere limitato.
Nel corso degli ultimi decenni è mutata la sensibilità verso gli animali affermandosi un vero e proprio diritto del singolo a tenere con sé gli animali quale manifestazione ed espressione della propria personalità che si concreta nel rapporto di convivenza, di ospitalità, di affectio con l’animale ove rimanga entro limiti di normalità e non arrechi alcuna lesione all’igiene ambientale e alla tranquillità del vicinato.
Il diritto alla convivenza dell’uomo con l’animale trova un riconoscimento legislativo nell’art. 1 della Legge 14 agosto 191 n. 281, che in tema di trattamento degli animali domestici stabilisce: “Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. L’art. 5 della stessa legge prevede sanzioni amministrative a carico di chi abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione. La mutata coscienza del Legislatore nei confronti degli animali ha portato alla modifica dell’art. 727 Codice penale, che tra le altre ipotesi penalmente sanzionate prevede il comportamento di chi detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
L’evoluzione percorsa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia è orientata a configurare un diritto fondamentale del cittadino alla convivenza con l’animale, cosicché in caso di conflitto tra questo diritto e il divieto di tenere negli appartamenti gli animali domestici contenuto in un regolamento condominiale prevale il primo. La Cassazione ha sancito l’inefficacia delle norme del regolamento condominiale inidonee a comprimere le facoltà del proprietario di disporre in modo sovrano sulla propria proprietà esclusiva.
In questa prospettiva si pone la recente sentenza 26 marzo 2008, n. 7856, con cui la Corte pur riconoscendo che i proprietari di un cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non li ha condannati al risarcimento dei danni. In questa singolare sentenza la Cassazione ha riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. La Corte ha così intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per “prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto nelle ore notturne”, e ha rilevato, peraltro, che risulta impossibile “coartare la natura dell’animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare”, ma la prevenzione resta comunque un dovere.
La mutata sensibilità nei confronti del mondo animale ha portato al riconoscimento di un diritto soggettivo alla convivenza con l’animale quale espressione del diritto di libertà del cittadino. In linea di massima è da ritenersi illegittimo un eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel proprio appartamento. Tuttavia, per impedire e vietare la presenza di animali negli appartamenti occorre una specifica clausola del regolamento condominiale contrattuale. In sostanza, il divieto non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti. Solo con il consenso unanime, difatti, è possibile limitare le facoltà comprese nel diritto di proprietà, in difetto le disposizioni votate a maggioranza sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione.
Conclusioni: ritengo di poter tranquillizzare il lettore in quanto il suo diritto prioritario di convivere con il suo piccolo animale non può essere superato – come sopra già specificato – da una semplice delibera condominiale maggioritaria, in quanto al contrario – come già detto – per dare efficacia alla volontà condominiale questa deve essere rappresentata da una volontà unanime, circostanza questa che non si attaglia al caso prospettatomi. Invito, pertanto, il lettore a far valere le proprie ragioni eventualmente anche in via giudiziaria, qualora il condominio non muti le sue richieste.

foto: Akshay Madan


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