Danno da vacanza rovinata

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Recentemente mi sono rivolto ad un tour operator prenotando un viaggio da sogno ai tropici. Specifico che quanto da me prenotato era un cosiddetto “pacchetto turistico”, formula da me scelta in quanto giudicata più confacente alle mie esigenze ed al desiderio di non dover pensare a nulla se non a riposarmi dalle fatiche di un intero anno di lavoro. Purtroppo, la vacanza tanto sognata si è rivelata non solo non corrispondente a quanto da me prenotato (e pagato), ma anche fonte di stress, per cui il riposo ed il relax sognati non si sono realizzati. Al mio ritorno il tour operator si è dimostrato disponibile ad un parziale rimborso di quanto da me pagato, facendosi carico così di quanto previsto in contratto e, di fatto, non eseguito. Da parte mia, però, vi è stata anche la richiesta di essere risarcito per il danno morale consistito, a mio giudizio, dallo stress subito, che non mi ha permesso di godere del riposo di cui avevo bisogno assoluto. Il tour operator, però, su questo punto è stato irremovibile: nessun risarcimento. A questo punto mi chiedo: ho diritto ad insistere eventualmente anche per via giudiziale?

Lettera firmata

 

Il quesito posto dal signore riguarda una materia sempre più “agli onori della cronaca” in quanto il “popolo dei vacanzieri” è ormai estremamente consistente, al punto da potersi considerare, senza tema di smentita, un fenomeno sociale; fenomeno che, nel tempo, ha determinato la nascita di organismi sempre più complessi e professionali (i cosiddetti tour operator), i quali con specializzazioni via via maggiori sono in Marcello Giordanogrado di soddisfare i desideri più disparati di un’eterogenea clientela.

 

Non si può, infatti, dimenticare come nell’arco di tutto l’anno tali organismi si devono occupare della semplice prenotazione di una pensioncina familiare per coniugi con prole, come dell’organizzazione di viaggi intercontinentali con destinazioni esotiche e lontane. La materia, inoltre, da tempo è sempre più articolata ed oggetto di normative specifiche e garantiste per il viaggiatore, soprattutto se riferite alla produzione legislativa europea.

 

In prima istanza, tali normative salvaguardano il viaggiatore sotto un profilo strettamente economico, intervenendo nei confronti del tour operator ogni qualvolta la prestazione pagata non sia stata esattamente eseguita (o per nulla, nei casi più gravi), e conseguenzialmente “monetizzando” il danno da parziale adempimento od addirittura da inadempimento totale.

 

È anche vero, però, che ormai da tempo l’attenzione, vuoi del legislatore, vuoi del Giudice, si è focalizzata su un aspetto del danno subito dal viaggiatore sotto il profilo non economico, che in quanto tale va sotto denominazione di danno morale, inteso come danno da disagio subito: trattasi del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”. Danno che, pur non potendo avere un’immediata identificazione in termini monetari, ha pur sempre una sua dignità di diritto da salvaguardare, quanto meno sotto il profilo del dettato costituzionale che prevede un diritto alla salute. È così che ormai ripetutamente le pronunce favorevoli alla risarcibilità del danno morale (sinonimo di un disagio subito dal viaggiatore per vacanza rovinata) sono sempre più numerose.

 

A titolo di semplice esempio varrà esaminare un interessante sentenza emessa dal Tribunale di Roma (sentenza n. 4217/04 dd. 9.2.2004) la quale ha stabilito che: “qualora l’inadempimento da parte del tour operator determini ai danni del cliente sia una perdita economica non prevista che una situazione di disagio, in merito al danno risarcibile viene anzitutto in discussione il riconoscimento al viaggiatore del diritto al risarcimento del danno morale. Invero, questi, oltre al risarcimento dell’esborso economico non preventivato, ha diritto al risarcimento anche del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, determinato dal disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo, conforme alle sue aspettative”.

 

Poiché la sentenza indicata è da considerare emblematica di un orientamento ormai pressoché univoco, confermato tra l’altro anche da ripetute pronunce della Corte di Giustizia Europea, consiglio il signore di insistere nella sua richiesta (che ritengo assolutamente fondata), rivolgendosi al Tribunale ed avendo cura di documentare nella maniera più dettagliata possibile i singoli episodi e/o circostanze che hanno determinato quelle situazioni di stress tali da essere considerate veri e propri danni alla salute da vacanza rovinata e come tali degni di tutela.

 

Ovviamente, la “monetizzazione” di tale danno seguirà la via del giudizio d’equità, in quanto sarà il Giudice, secondo un suo libero convincimento, a decidere quanto “vale” lo stress lamentato dal signore. 

avv. Marcello Giordano

   


In collaborazione con Help!