L'avvocato risponde

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Trasferimenti immobiliari e spese condominiali: criteri di riparto e responsabilità

Trasferimenti immobiliari e spese condominiali: criteri di riparto e responsabilità

Poco tempo fa a causa di pressanti esigenze familiari ho dovuto cambiare casa e trasferirmi in un nuovo appartamento più grande e in una zona più servita dai mezzi pubblici. Purtroppo all’atto di chiudere la trattativa ho scoperto che il precedente proprietario non si era distinto per la puntualità dei pagamenti dovuti al condominio e qui sono sorti dei problemi. Come si ripartiscono le spese condominiali tra venditore ed acquirente in caso di trasferimento di proprietà di un immobile ubicato in uno stabile condominiale? E in particolare il nuovo proprietario è obbligato al pagamento delle spese arretrate? (Lettera firmata)



L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio. L’obbligazione di partecipare alle spese in proporzione della quota posseduta (art. 1123 c.c.), infatti, ha natura di obligatio propter rem, essendo il pagamento degli oneri condominiali conseguenza della contitolarità del diritto reale sui beni e servizi comuni (Cass. 6323/2003). In altre parole, l’appartenenza del bene vale per individuare il soggetto personalmente tenuto al pagamento delle spese condominiali.


Uno dei principali problemi che possono insorgere in relazione alla ripartizione dei contributi condominiali è collegato, di conseguenza, ai trasferimenti di proprietà di immobili ubicati in stabili condominiali e riguarda la suddivisione delle spese tra alienante ed acquirente, sia nei rapporti tra loro che nei rapporti con il condominio. Per l’imputazione delle spese tra alienante ed acquirente, si è a lungo dibattuto se momento discriminante fosse la delibera assembleare di approvazione della spesa o, al contrario, il momento della concreta attuazione dell’attività comportante la spesa. L’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente ritiene che l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio nasca non dalla preventiva approvazione della spesa bensì per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta (Cass. 6323/2003; Cass. 23345/2009; Cass. 23686/2009). Pertanto, in caso di compravendita di un’unità immobiliare sita in edificio condominiale, è tenuto alla spesa colui che è condomino (cioè proprietario) al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa, anche se la stessa è stata deliberata dal precedente proprietario.


Per quanto riguarda, invece, i rapporti con il condominio, l’art. 63, secondo comma delle disp. att. c.c. regola espressamente il caso di subentro di nuovo condomino, prevedendo che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente». La legge sancisce, pertanto, un vincolo di solidarietà tra venditore ed acquirente – sebbene limitato nel tempo (anno in corso ed anno precedente, dove si fa riferimento alla gestione condominiale e non all’anno solare) – per il pagamento degli oneri condominiali. Tale vincolo di solidarietà – che, si ribadisce, opera unicamente nel rapporto tra condominio e soggetti che si succedono nella proprietà di un immobile – non incide sulla suddivisione delle spese tra alienante ed acquirente, il quale, come visto, risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al trasferimento della proprietà dell’immobile. Conseguentemente, se, in virtù della previsione legale dell’art. 63, comma secondo disp. att. c.c., egli sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto di rivalersi nei confronti del precedente proprietario. La norma, infatti, non esclude l’obbligo del condomino alienante di pagare i contributi già maturati a suo carico (cioè quelli sorti da attività gestoria espletata prima della vendita, quando egli rivestiva ancora la qualità di condomino) e non ancora soddisfatti al momento della cessione, bensì mira solamente al rafforzamento della garanzia del credito nei confronti del condominio, aggiungendo la responsabilità del cessionario a quella del cedente.


Per il recupero dei crediti condominiali l’amministratore del condominio può ottenere decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea ex art. 63, primo comma delle disp. att. c.c.; infatti, in base agli articoli 1130 e 1131 c.c., l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei contributi senza la necessità di avere, a tal fine, alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea.


Tuttavia, nel caso di vendita di immobile condominiale, con il perfezionarsi del trasferimento della proprietà l’alienante perde la qualità di condomino, con la conseguenza che egli non è più legittimato a partecipare alle assemblee e che non può essere emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali (pur a suo carico in base al criterio di imputazione sopra evidenziato), potendo l’art. 63 delle disp. att. c.c. trovare applicazione solo nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio. Da ciò consegue l’impossibilità, per l’amministratore, di far valere il credito condominiale direttamente nei confronti del precedente proprietario/condomino. Né all’amministratore è consentito di richiedere il pagamento dei contributi al conduttore o a chi occupi l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei loro confronti azioni dirette.


Nemmeno è consentito all’amministratore e all’assemblea condominiale, con deliberazione a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote dei condomini morosi, in quanto la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo i criteri fissati dall’art. 1223 c.c. in assenza di un’apposita convenzione adottata all’unanimità. Fattispecie, quest’ultima, di ben difficile realizzazione, stante il carattere parziario oggi riconosciuto alle obbligazioni assunte verso terzi nell’interesse dei condomini ed alla susseguente responsabilità degli stessi, limitata alla quota di propria competenza.


Infine, in caso di morte dell’ex condomino moroso, il debito relativo alle spese condominiali già maturate assume la qualità di debito ereditario, con conseguente ripartizione dello stesso tra gli eredi (art. 752 c.c.).


È opportuno, pertanto, in caso di acquisto di un immobile sito in edificio soggetto al regime del condominio, informarsi preventivamente presso l’amministratore (munendosi di apposita delega rilasciata dall’attuale proprietario) della sussistenza di arretrati nel pagamento degli oneri per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, in quanto, nonostante il diritto di rivalsa dell’acquirente nei confronti del proprio dante causa per le spese a lui direttamente imputabili, può risultare assai difficile in concreto il recupero di quanto corrisposto.

 

Paola Nodari, avvocato


 
Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Guida in stato di ebbrezza: esistono limiti nell’impiego dei prelievi ematici?

Guida in stato di ebbrezza: esistono limiti nell’impiego dei prelievi ematici?

Le feste natalizie, si sa, portano con sé un gran numero di occasioni in cui ci si incontra con amici e parenti per trascorrere giornate fatte di sere...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Amministrazione di sostegno e protezione della persona

Amministrazione di sostegno e protezione della personaRecentemente io e mio fratello ci siamo trovati di fronte alla necessità di aiutare una nostra zia materna più che ottantenne, ricoverata presso un is...
Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Contratti a rischio: irregolarità catastali e commerciabilità dei beni

Contratti a rischio: irregolarità catastali e commerciabilità dei beniPoche settimane fa ho deciso di vendere un piccolo appartamento che circa un anno fa ho ereditato. Conscio dei numerosi adempimenti da ottemperare qua...
Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Il testamento biologico è già una realtà

Il testamento biologico è già una realtà

Sento sempre più spesso in televisione parlare di testamento biologico detto anche “testamento di vita”. Può spiegarmi esattamente di cosa si tratta d...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Intervento chirurgico: chi sbaglia paga

Intervento chirurgico: chi sbaglia paga

Recentemente, su consiglio del mio specialista di fiducia, mi sono sottoposto ad intervento chirurgico ricorrendo a una clinica privata da questi indi...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Bullismo: le responsabilità dei genitori

Bullismo: le responsabilità dei genitori

Mio figlio, minorenne, recentemente è stato coinvolto con alcuni suoi compagni in uno spiacevole episodio che ha visto protagonista la scuola da quest...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Lo smarrimento del bagaglio

Lo smarrimento del bagaglio

Recentemente ho acquistato on line un biglietto aereo di andata e ritorno su una importante compagnia aerea europea per un viaggio di lavoro a Londra....

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Le contestazioni al verbale assembleare

Le contestazioni al verbale assembleare

Ho ricevuto in questi giorni, da parte del mio amministratore, il verbale relativo all’ultima assemblea condominiale, assemblea a cui ero presente per...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Il terzo trasportato

Il terzo trasportato

A bordo dell’autovettura di un mio collega, che mi stava riaccompagnando a casa alla fine di una giornata lavorativa, ho subito delle lesioni personal...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

I conti correnti cointestati

I conti correnti cointestati

Alcuni anni or sono, ho acceso un conto corrente bancario cointestando lo stesso a me e ad un mio cugino, a firma disgiunta. Ciò ci ha permesso di ope...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

L’affitto di un box auto

L’affitto di un box auto

Con contratto annuale rinnovabile tacitamente ho locato un box auto di mia proprietà a terzo. Nel contratto di locazione, per mia precisa volontà, è s...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

La cacciata dell’amministratore

La cacciata dell’amministratore

Da un po’ di tempo nel mio condominio si è creato un contrasto insanabile con l’attuale amministratore, soprattutto per quanto concerne il rapporto co...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

L'accettazione tacita di eredità

L'accettazione tacita di eredità

Un mio zio (fratello di mio padre) recentemente scomparso mi ha nominato suo erede universale. L’entità del patrimonio del defunto mi è nota, al momen...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Prestito: a quali condizioni?

Prestito: a quali condizioni?

Dovendo affrontare impegnativi lavori di ristrutturazione del mio appartamento, intendo ricorrere ad un prestito bancario personale. È mia intenzione ...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

Al cinema con lo sconto

Al cinema con lo sconto

Come appassionato di cinema, ormai da tempo acquisto presso una multisala della mia città una card prepagata che dà diritto ad un prezzo scontato sul ...

Tutela consumatori - L'avvocato risponde

È giusto pagare la borsa della spesa?

È giusto pagare la borsa della spesa?

Vorrei capire perché io consumatore, ogni volta che mi reco in un supermercato, sono obbligato a pagare 3, 4 o addirittura 5 centesimi per il sacchett...

  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Succ. 
  •  Fine 
  • »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL